Condominio

Il bene giudicato comune dalle Corti di merito non è sindacabile in Cassazione

di Paolo Accoti

Davanti alla Suprema Corte possono essere impugnate le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado solo per motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione delle norme sulla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, alla nullità della sentenza nonché in relazione all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 Cpc).
Altrettanto pacifica è la circostanza per la quale, qualora si denunci una violazione di legge, questa deve riguardare esclusivamente l'errata individuazione contenuta nel provvedimento impugnato della norma di legge e della sua corretta interpretazione.
Tale preteso vizio, viceversa, non può risolversi in una rivalutazione delle risultanze di causa e, in particolare, di quelle istruttorie, che non riguardano appunto l'esatta interpretazione della norma asseritamente violata, ma attengono, piuttosto, ad un apprezzamento tipico del Giudice di merito che non risulta censurabile dinnanzi alla Corte di Cassazione, se non sotto il diverso aspetto del vizio di motivazione.
Sulla scorta di tale principio la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3923, depositata in data 11 Febbraio 2019, ha ritenuto che l'accertamento compiuto dal Giudice di merito in relazione alla natura di muro perimetrale e, pertanto, condominiale, ovvero di muro con funzioni meramente divisorie, non fosse censurabile dinnanzi al Giudice di legittimità, costituendo, appunto, attività tipica della Corte territoriale.
La vicenda si origina dal gravame proposto dal condominio dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, condannava la società convenuta al ripristino di un muro dalla stessa abbattuto, sulla scorta dell'accertata natura condominiale del bene.
Propone ricorso per cassazione la società soccombente, deducendo, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 832 e 1117 Cc e, in particolare, l'erronea interpretazione della Corte di merito in relazione all'interpretazione del concetto di muro perimetrale e muro divisorio.
La Suprema Corte evidenzia come, per costante giurisprudenza della stessa, <<in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013; Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; più di recente, v. anche Sez. 2 - Ordinanza n. 20964 del 08/09/2017 in motivazione). Ed è opportuno aggiungere che oggi il vizio di motivazione non è neppure più denunziabile in sede di legittimità (v. in proposito sentenza delle Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014 n. 8053 ove si è ben chiarita la portata dell' art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, evidenziandosi i ristrettissimi limiti di operatività del sindacato sulla motivazione, certamente qui non ricorrenti e neppure dedotti).>>.
Ciò posto, nel caso concreto, la società ricorrente si lagna dell'erroneo accertamento delle risultanze di causa e, in particolare, della errata affermazione in merito alla natura condominiale del muro dalla stessa abbattuto che, a parere della ricorrente, doveva piuttosto ritenersi avente funzione meramente divisoria dei preesistenti cortili, poi divenuti di proprietà di un unico soggetto.
In altri termini, continua la Corte di Cassazione, si chiede una rivisitazione degli accertamenti compiuti dalle Corti di merito, compito quest'ultimo evidentemente estraneo al ruolo istituzionale del Giudice di legittimità.
Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato con conseguente rigetto dello stesso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

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