Condominio

Il rumore deve essere sempre nella «normale tollerabilità»

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di Saverio Fossati

Il frastuono della fabbrica alimentare deve essere ricondotto ai limiti di legge, anche se chi protesta ha comprato casa sapendo dell’esistenza dell’opificio e del rumore prodotto. L’importante principio è stato dalla Corte di cassazione (ordinanza 6906/2019 della II Sezione, depositata ieri) , che tra l’altro ha anche chiarito, a sostegno delle argomentazioni delle corti di merito (tutte sfavorevoli alla fabbrica), l’applicazione del criterio della «normale tollerabilità», che non è affatto escluso dall’applicazione delle legge 447/95 .

La questione era stata sollevata da una pluralità di condòmini che avevano la sfortuna di abitare in un palazzo dove un grosso salumificio lavorava a pieno ritmo. Le corti di merito avevano raccolto le loro lamentele e in particolare il Tribunale aveva anche disposto una Ctu con la quale era stato accertato, tra l’laltro, il superamento dei limiti fissati dal Dpcm del 1° marzo 1991, articolo 6, comma 1. Tra i motivi sollevati dal ricorrente (il salumificio) c’era anche l’esclusione, dalle considerazioni della corti di merito, della legge 447/95, che di fatto ha imposto limiti precisi alle emissioni di rumore ma in relazione al disturbo della quiete pubblica e rilevabili solo dalla Pa.

La Cassazione ha ribadito che bene hanno fatto le corti di merito ad applicare la discrezionalità stabilita dall’articolo 844 del Codice civile, senza dimenticare i limiti della legge 447/95 e relativi decreti attuativi, i quali «perseguono interessi pubblici, disciplinando in via generale ed assoluta i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi (....). Ciò significa che il superamento di tali livelli è senz’altro illecito, mentre l’eventuale non superamento non può considerarsi senz’altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall’art. 844 cod. civ.». Questo assunto chiarisce per la prima volta, dopo l’entrata in vigore della legge 745/2018 (articolo 1, comma 746), quale ne sia l’effettiva portata, come del resto era stato anticipato sul Sole 24 Ore del 5 febbraio 2019: quanto ai rumori quindi, afferma la Cassazione citando la sentenza della Corte d’appello «Il giudizio in ordine alla loro accettabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice».
Inoltre, osserva la Cassazione, «la violazione delle norme che regolano l’esercizio dello ius aedificandi non priva il proprietario del fabbricato del diritto (...) di chiedere la cessazione dei rumori provenienti dal fondo altrui che eccedano la normale tollerabilità». Quindi, anche quando le costruzioni in cui risiedono i condòmini disturbati siano state costruite in tempi successivi all’insediamento della fabbrica, e persino quando si tratta di costruzioni non del tutto lecite, rimane il diritto a far rientrare il rumore nei limiti della tollerabilità.

Il ricorrente aveva anche lamentato che non era stata fatta dal costruttore (e in subordine dal Comune) una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti (legge 447/95, articolo 8) ma anche questa argomentazione è stata respinta.

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