Condominio

Convocazione irregolare, la delibera è annullabile

di Paolo Accoti

L'avviso di convocazione consegnato ad altro condomino rende annullabile la delibera in mancanza di prova scritta dell'atto di delega.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12980, pubblicata in data 18 Giugno 2019, interviene a tutto campo in merito alle modalità di convocazione dell'assemblea nonché sulle scansioni temporali da osservare.
L'occasione viene fornita dalla impugnativa di delibera condominiale avanzata da due condomine che lamentano alcuni vizi di convocazione dell'assemblea e, in particolare, la tardività della convocazione non essendo stato rispettato il termine di dieci giorni prima indicato dal regolamento condominiale e la mancata verifica della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto.
Si costituiva in giudizio il condominio chiedendo il rigetto della domanda in considerazione del fatto che l'avviso di convocazione sarebbe stato recapitato alle condomine attrici, tramite “consegna a mano”, entro il termine previsto dal regolamento, a nulla valendo che il successivo invio tramite posta raccomanda - pure richiesto in aggiunta dalle stesse condomine - fosse pervenuto, al contrario, solo sette giorni prima.
Una delle condomine all'udienza di comparizione delle parti disconosceva le firme - una delle quali apposta nell'interesse dell'altra condomina - presenti sul “foglio delle consegne a mani”, costringendo il condominio ad avanzare istanza di verificazione.
Nelle more del giudizio e, in particolare, con la prima memoria ex art. 183 Cpc, la condomina “ritirava” il disconoscimento dichiarando che le firme erano state apposte di proprio pugno, motivo per cui il condominio chiedeva conseguentemente la condanna della stessa per responsabilità aggravata, ex art. 96 Cpc, con contestuale rinuncia al giudizio di verificazione.
Con la sentenza oggi in commento il Tribunale capitolino premette che <<ciascun condomino deve essere tempestivamente informato della convocazione dell'assemblea e dell'oggetto al duplice scopo di avere uno spatium deliberandi per decidere se partecipare o meno all'assemblea e, in caso positivo, essere presente alla riunione e partecipare alla stessa con cognizione di causa, apportando il proprio contributo ed illustrando compiutamente la propria posizione.>>.
Per far ciò, continua la Corte romana, <<ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza>>, tuttavia, come verificatosi nel caso di specie, <<tale termine è un termine minimo che il regolamento di condominio può ampliare ma non ridurre (Cass. 9291/1992)>>, fermo restando che <<il termine di cinque giorni va calcolato alla data di prima convocazione e va computato a ritroso, escludendo il giorno in cui deve tenersi l'assemblea, ma computando quello in cui la comunicazione è ricevuta.>>.
Fatte queste premesse di carattere generale la Corte territoriale rileva come, in effetti, l'art. 10 del regolamento di condominio imponga del tutto legittimamente un termine minimo maggiore, pari a dieci giorni, ma che, nonostante ciò, tale più lungo termine sia stato rispettato almeno per una delle due condomini attrici e, in particolare, per quella che inizialmente aveva disconosciuto la propria firma.
Tanto è vero che <<effettivamente il foglio di avvenuta ricezione siglato dai condomini è atto idoneo a dimostrare la consegna avvenuta a mani. Tuttavia se il documento prodotto da parte convenuta può dirsi idoneo e tempestivo per la condomina (delta) altrettanto non può dirsi per la condomina (beta) … per la quale il foglio di avvenuta ricezione dell'avviso è stato siglato da un soggetto terzo.>>, nel caso di specie dall'altra condomina attrice.
Pertanto, continua il Tribunale, posto che <<l'avviso di convocazione alla condomina (beta) è stato ritirato da tale (delta) senza specificarne, però, a quale titolo; né il condominio ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che il predetto sia stato munito di delega al ritiro>>, occorre considerare che <<affinché possa dirsi realizzato il requisito di cui all'art. 66 disp. att. c.c. (consegna a mano dell'avviso) e, dunque, la prova che l'atto sia effettivamente giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario dell'avviso, il condominio avrebbe dovuto fornire la prova scritta dell'atto di delega anche solo indicandola nel documento di avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione siglata dal sig. (delta). Tale prova non è stata fornita e pertanto il documento prodotto da parte convenuta non è idoneo a dimostrare la consegna e la tempestività dell'avviso di convocazione.>>.
Conseguentemente il Tribunale accoglie la sola domanda della condomina “beta” annullando la delibera impugnata, con condanna del condominio alle spese di lite.
Decisamente peggior sorte spetta all'altra condomina attrice, condannata al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 Cpc, “colpevole” di aver dapprima disconosciuto la propria firma sul “foglio delle consegne a mani” e, solo successivamente, confermato l'autenticità della stessa.

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