Non è obbligatorio presentare il Durc al condominio
Da L'Esperto Risponde
Nel caso del lettore intercorre un rapporto di appalto o di prestazione d'opera con una impresa di pulizia. Quest'ultima deve possedere i requisiti previsti dalla legge 82/1994 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto che ove stipuli un contratto con una impresa di pulizia non iscritta nel relativo registro, l'amministratore è passibile di una sanzione amministrativa. In quest'ottica, il caso di specie non può essere equiparato a quello del pulitore assunto alle dipendenze del condominio, per il quale il condominio è tenuto al versamento degli oneri contributivi, pena la irrogazione di sanzioni anche penali (in tal caso, non può però parlarsi di obbligazioni solidali di tutti i condomini per i contributi dovuti agli istituti di previdenza - Cassazione 20 luglio 1955, n. 2348 e 14 ottobre 1956, n. 3857).
In sede di riforma del condominio, la legge 220/2012, non ha previsto alcuna diversa e specifica disposizione in materia.
Quanto al Durc, l'articolo 1 bis - aggiunto all'articolo 13 bis della legge 52/2012, ad opera della legge 98/2013 - recita: “in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia del proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (Durc) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio”. Poiché nella specie non si è in presenza di lavori in economia, dovrebbe derivarne che la norma in questione è inapplicabile al condominio, che è tenuto a richiedere il Durc all'impresa.