Condominio

Lo stalking condominiale può portare in prigione

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di Giulio Benedetti

Va in prigione chi fa «stalking condominiale». L’articolo 612 bis del Codice penale è compiuto da chi , con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura , ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva , ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La norma è finalizzata a tutelare la piena libertà della vita dei cittadini nei confronti delle illeciti pressioni e degli illeciti condizionamenti di terzi e sono previsti aumenti di pena se i fatti sono commessi: dal coniuge legalmente sperato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ; nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità definita dall’art. 3 della legge n. 104/1992; con l’uso di armi o da persona travisata.

Il vicino pericoloso

Le conseguenze del reato commesso all’interno del condominio sono assai gravi perché nei confronti del colpevole può essere emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

È la conclusione della Corte di Cassazione (sentenza 28340/2019) , che ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni condòmini che avevano pesantemente minacciato i vicini, all’interno delle parti comuni condominiali, in modo da cagionare loro un fondato timore per l’incolumità loro e dei loro familiari e da fare loro cambiare le abitudini di vita.

Molestatori in carcere

La Corte di Cassazione affermava che la misura custodiale in carcere disposta nei confronti degli imputati molestatori era giustificata poiché gli stessi compivano anche atti incendiari e di danneggiamento degli immobili dei vicini, tali da determinare nel condominio un grave clima di intimidazione .

Infatto l’elemento soggettivo del reato si realizza con il dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e di molestia nella consapevolezza delle conseguenze dannose che provocano sulle parti offese .

Il tipo di reato

È un reato abituale di evento che deve essere unitario, in quanto esprime un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti illeciti.

Inoltre può essere realizzato anche in modo graduale , non essendo necessario che l’agente fin dal principio si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi.

La Corte di Cassazione sostiene che integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni , pur se commesse in un breve arco di tempo, le quali siano idonee a costituire la reiterazione richiesta dall’articolo 612 bis del Codice penale, in quanto non è necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata serie temporale.

Di fronte a un tale quadro indiziario la Corte confermava il giudizio del tribunale il quale riteneva sussistenti le ragioni cautelari per disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti dei condòmini persecutori e molestanti , unica misura ritenuta idonea ad interrompere la progressione criminoso ed i reati e per evitare che venissero portati ad ulteriori e più gravi conseguenze in danno dei vicini – parti offese.

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