Condominio

L’assemblea di condominio può anche svolgersi in videoconferenza

di Davide Longhi

È possibile la “videoconferma” dell’assemblea condominiale? Una domanda che i condòmini si fanno sempre più spesso, soprattutto per gli edifici di seconde case in località di vacanza. In realtà non esiste alcuna norma che prevede la possibilità di partecipare alla assemblea di condominio in videoconferenza e neppure sentenze in materia. Anzi, l’avviso di convocazione deve indicare il luogo ove la riunione, che deve essere a un “luogo fisico” dove i partecipanti devono essere presenti. Si può applicare in analogia la normativa sulle riunioni dell’assemblea delle società di capitali (articolo 2370 del Codice civile, come ha di recente affermato la Cassazione con la sentenza 30479/2019) .

Come fare in pratica
Però, con alcuni accorgimenti, una riunione di condominio in videoconferenza ci può essere, purché:

a) l’amministratore consenta ad alcuni condòmini di partecipare alle riunioni in videoconferenza;

b) in ogni caso l’assemblea deve sempre svolgersi in un luogo fisico “centrale ” e questo va indicato nell’avviso di convocazion, per chi preferisce partecipare personalmente;

c) nell’avviso di convocazione l’amministratore deve ricordare ai condòmini della possibilità di partecipare tramite videoconferenza.

Attenzione alle disparità
La partecipazione in videoconferenza non deve creare disparità di trattamento tra i condòmini che sono presenti fisicamente e quelli che invece sono collegati via internet. La verbalizzazione deve trascrivere le dichiarazioni e i voti di chi partecipa al pari di tutti gli altri condomini come se fossero fisicamente presenti tutti nello stesso luogo.

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