Fisco

Il codice fiscale del condominio, un obbligo ma anche un servizio

di Nadia Parducci

Il condominio, pur essendo da sempre considerato, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica, è comunque munito di una titolarità fiscale, con l'attribuzione di un proprio codice fiscale. Infatti, l'ente condominiale è assimilabile alle organizzazioni di persone senza personalità giuridica che, a mente dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Dpr 605/1973, hanno l'obbligo di chiedere l'iscrizione all'anagrafe tributaria, per mezzo dell'attribuzione del relativo numero di codice fiscale.
In questo modo, il condominio diviene titolare di un proprio codice fiscale il quale andrà indicato in tutti i documenti fiscali sia dallo stesso generati che da terzi ricevuti, come le fatture relative alle forniture comuni, altre prestazioni e servizi erogati in favore della collettività condominiale.
A tale adempimento provvede:
•l'amministratore del condominio, quale rappresentante legale;
•in sua assenza, un condòmino qualunque quale rappresentante di fatto.
Si precisa che l'obbligo sorge nel momento in cui nasce il condominio, ovvero esso , sorge «ipso iure et facto, e senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni, nel momento in cui l'originario costruttore di un edificio diviso per piani o porzioni di piano, aliena a terzi la prima unità immobiliare suscettibile di utilizzazione autonoma e separata, perdendo, in quello stesso momento, la qualità di proprietario esclusivo delle pertinenze e delle cose e dei servizi comuni dell'edificio» (così Cassazione sentenza 19829/2004 ).
Il condominio, sebbene non sia un soggetto giuridico, è comunque munito di titolarità fiscale e pertanto deve svolgere le funzioni di sostituto d'imposta, ovvero è tenuto a:
•effettuare le ritenute d'acconto sulle somme pagate a dipendenti, professionisti e appaltatori. Sono un esempio di ritenute d'acconto da lavoro dipendente quelle fatte sulle retribuzioni erogate al portiere del condominio, al giardiniere o all'impresa di pulizia, mentre quelle effettuate su redditi da lavoro autonomo è lo stesso compenso pagato dal condominio per la prestazione dell'amministratore o sui compensi per opere di ristrutturazione e manutenzione;
•versare all'Erario le ritenute operate con il modello F24;
•certificare annualmente le ritenute operate nel corso dell'anno di imposta;
•presentare annualmente la dichiarazione dei sostituti.
Il codice fiscale del condominio è un codice numerico composto da 11 caratteri, dove i primi 7 identificano il contribuente, ovvero, il condomino mediante un numero progressivo mentre gli altri 3 caratteri identificano il codice dell'ufficio e l'ultimo è un carattere di controllo.
La richiesta di attribuzione del codice fiscale per il condominio va effettuata mediante l'apposito modello AA5/6 Agenzia delle Entrate (domanda di attribuzione codice fiscale). Tale modello può essere presentato:
•direttamente dall'amministratore di condominio o da persona delegata dai condomìni nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore. Il modello in duplice copia originale, va presentato debitamente compilato presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente;
•mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in questo caso va spedita una sola copia del modello AA5/6 che fa data dal giorno dopo in cui risulta spedita la raccomandata;
•in via telematica utilizzando il software di compilazione e invio online dell'Agenzia delle Entrate per i casi di variazione comunicazione dati.
Il modello AA5/6 e le relative istruzioni per la compilazione della domanda di attribuzione del codice fiscale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Quando manca l'amministratore (nel caso di condòmini con non più di 8 condòmini) alla richiesta del codice fiscale procede un condòmino qualsiasi. La mancata nomina dell'amministratore non significa che svaniscano gli obblighi del condominio. Il condominio, infatti, ci sia o non ci sia l'amministratore, resta sempre sostituto di imposta; di conseguenza, per adempiere a tali obblighi, il codice fiscale resta necessario e doveroso, anche in assenza dell'amministratore
Per verificare la correttezza del codice fiscale del condominio o per controllare l'esistenza e i dati identificativi del soggetto diverso da persona fisica, può essere utilizzato il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito.

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