Condominio

Antincendio, nuove regole per gli impianti

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di Edoardo Riccio

Nuove norme antincendio da osservare: il 21 dicembre 2019 è entrato in vigore il decreto dell’Interno dell’8 novembre 2019 , che riguarda la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. L’amministratore di condominio dovrà tenerne conto ogni volta che si dovrà aumentare la potenza dell’impianto. Non solo: se avesse il fondato sospetto che in alcune unità private del condominio non siano state rispettate le nuove norme, potrà agire per «danno temuto» a difesa della sicurezza comune.

Il limite dei 35 kW
La norma riguarda i nuovi impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

a) climatizzazione di edifici e ambienti;

b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;

c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) e altri laboratori artigiani;

d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;

e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

Nello stesso locale
Più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale, o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi i installati. Conseguentemente, qualora la somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini della prevenzione incendi, nel campo di applicazione del decreto dell’8 novembre .

Va però precisato che all’interno di una unità immobiliare abitativa, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW.

I vecchi impianti
Agli impianti esistenti e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai Vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta. Stesso discorso per gli impianti esistenti di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW purché l’aumento di portata termica non superi i 116 kW.

Successivi aumenti della portata termica realizzati in questi impianti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l’adeguamento.

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