Condominio

Infiltrazioni, il danneggiato non può chiamare in causa l’assicuratore

di Paolo Accoti

Il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore solo in caso di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e natanti, viceversa, in tutti gli altri casi, come ad esempio, in ipotesi di assicurazione della responsabilità civile dell'appaltatore o del direttore dei lavori, il danneggiato non può convenire direttamente in giudizio l'assicuratore il quale, semmai, può essere chiamato in garanzia (manleva) dallo stesso assicurato.
Conseguentemente, il giudicante non può, in caso di giudizio per il risarcimento del danno avviato dal condominio nei confronti dell'appaltatore di lavori edili e del direttore dei lavori per l'imperita esecuzione degli stessi, condannare in solido il responsabile e l'assicuratore ma, al contrario, condannare l'assicuratore a manlevare il danneggiante da quanto da questi dovuto a titolo risarcitorio.
Con questa motivazione la Corte di Cassazione, II Sez. civile, con la sentenza n. 13216, pubblicata in data 16 Maggio 2019 , ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano, con la quale, la stessa, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal condominio, ha condannato l'appaltatore, in solido con il direttore dei lavori e l'assicuratore di quest'ultimo, al risarcimento del danno cagionato all'attore.
L'amministratore di un condominio, in rappresentanza dello stesso, evocava in giudizio l'impresa edile alla quale aveva affidato il rifacimento della facciata dello stabile condominiale nonché la manutenzione del terrazzo a livello di proprietà esclusiva di una condomina, nonché il direttore dei lavori dalla stessa impresa nominato, per l'imperita esecuzione degli stessi.
In particolare lamentava come subito dopo i lavori di rifacimento del terrazzo si erano verificate dell'infiltrazioni d'acqua piovana, tanto che la condomina proprietaria del terrazzo era stata costretta a rivolgersi al Tribunale, adito in sede di accertamento tecnico preventivo e che, all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, erano stati rilevati dei grossolani vizi e difetti inficianti le opere eseguite.
Nel costituirsi i convenuti, preliminarmente, chiedevano di chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazioni, con le quali avevano stipulato una polizza per la responsabilità civile e dalle quali pretendevano di essere manlevate e, comunque, il rigetto nel merito della domanda.
Si costituivano in giudizio anche le compagnie di assicurazioni, le quali eccepivano anche la decadenza del condominio dall'azione, ex art. 1669 Cc.
Il Tribunale di Milano, in accoglimento di tale ultima eccezione, rigettava la domanda, tuttavia, a seguito di gravame interposto dal condominio soccombente e dell'appello incidentale dei convenuti, la Corte d'Appello di Milano, rilevato che dalla comparsa di costituzione e risposta dell'appaltatore si evinceva come lo stesso non avesse in primo grado eccepito tale decadenza dal diritto al risarcimento del danno che, come è noto, risulta eccezione di parte e, in quanto tale, non risulta rilevabile d'ufficio, condannava l'impresa appaltatrice, in solido con il direttore dei lavori e le rispettive compagnie di assicurazioni, al risarcimento di tutti i danni cagionati.
Propone ricorso per cassazione il direttore dei lavori, resiste con controricorso il condominio intimato, propongono ricorso incidentale le compagnie di assicurazioni.
La Corte di Cassazione rigetta tutti i motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, ad eccezione del sesto motivo del ricorso principale e del sesto motivo del ricorso incidentale di uno degli assicuratori, motivi, peraltro, sostanzialmente coincidenti.
In particolare, con gli anzidetti motivi si deduce come la Corte di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazioni, con violazione dell'art. 112 Cpc (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e, quindi, l'esistenza di un error in procedendo.
La Suprema Corte dà atto che, effettivamente, il direttore dei lavori nel costituirsi in primo grado espressamente chiedeva di essere manlevato dal proprio assicuratore e che, tuttavia, il Giudice d'appello aveva invece condannato in solido l'appaltatore, il direttore dei lavori e i loro assicuratori.
Ecco che allora il Giudice di legittimità previo richiamo del proprio precedente a mente del quale <<nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. 20.4.2007, n. 9516; Cass. 18.4.2007, n. 9225).>>, in accoglimento dei predetti motivi, cassa la sentenza e rinvia la causa al medesimo Giudice d'appello per l'applicazione del menzionato principio di diritto.
Detta sentenza, a prima vista, potrebbe risultare eccessivamente formalistica trattandosi, sia nell'uno che nell'altro caso, sempre di ipotesi di condanna dei convenuti.
In realtà non è affatto così.
Ed invero la condanna in solido, per come erroneamente disposta dalla Corte d'Appello, avrebbe consentito al condominio attore di rivolgersi per il pagamento dell'intera somma, indifferentemente, sia all'appaltatore che al direttore dei lavori come anche alle compagnie di assicurazioni.
Viceversa, il distinguo operato dalla Suprema Corte, vale a dire la condanna del solo appaltatore e del direttore dei lavori, con l'esplicita previsione della manleva da parte dell'assicuratore nei confronti degli stessi, impone al condominio di richiedere il pagamento degli importi dovuti unicamente nei confronti degli assicuratori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©