Condominio

Le criticità del rendiconto per cassa

di Francesco Schena

Il Tribunale di Roma torna sulla questione rendiconto condominiale e con due sentenze, sostanzialmente identiche, ribadisce la necessità di redigere il rendiconto secondo il criterio di cassa e non secondo quella della competenza.
Con la sentenza n. 246 dell'8 gennaio 2019 e quella n. 1918 del 28 gennaio 2019, arriva a sostenere come la mancata applicazione del criterio di cassa sia idonea ad inficiare il bilancio sotto il profilo della chiarezza. Inoltre, il Giudice di Roma aggiunge che con il bilancio devono essere sempre indicati la situazione patrimoniale del condominio e gli eventuali residui attivi e passivi, l'esistenza e l'ammontare dei fondi di riserva obbligatori o deliberati dall'assemblea per particolari motivi.
E, ancora, sempre secondo il tribunale Capitolino, l'amministratore deve indicare nel bilancio l'elenco delle spese sostenute, l'indicazione delle quote incassate dai condòmini e quelle ancora da incassare, l'indicazione delle spese ancora da sostenere, le eventuali rimanenze attive ed il piano di riparto che indichi per ogni condomino e per ogni categoria di spesa il criterio di riparto e la quota a suo carico.
In buona sostanza, una bocciatura secca del rendiconto redatto per competenza. Una bocciatura, però, a parere di chi scrive colma di criticità e contraddizioni che si scontrano con la portata sostanziale del nuovo articolo 1130-bis. Ma, andiamo per gradi.
Prima criticità. E', ancora una volta, necessario ribadire come il rendiconto non sia, oggi, formato da un unico documento ma da una pluralità di elaborati, redatti sia secondo il criterio di cassa che quello di competenza. Il conto entrate/uscite (chiaramente voluto dal nuovo 1130-bis) è certamente da redigersi secondo il criterio di cassa ma il riepilogo finanziario e lo stato patrimoniale (anch'essi voluti dalla legge di riforma) non possono che essere redatti secondo il criterio di competenza, pena l'impossibilità a rispettare il principio della verità e quello della relatività della spesa voluto dall'art. 63 d.a.c.c.
Seconda criticità. La situazione patrimoniale del condominio non presenta alcun residuo attivo o passivo trattandosi di un patrimonio di mera gestione. Al contrario, è possibile che l'anno finanziario del condominio si concluda con un avanzo o un disavanzo di gestione ma questo dato afferisce al conto economico che, inevitabilmente, si redige per criterio di competenze e non per quello di cassa (altrimenti diventerebbe un secondo conto entrate/uscite).
Terza criticità. I fondi straordinari deliberati dall'assemblea come quelli per i lavori, non costituiscono una passività della situazione patrimoniale ma una mera attività contabile straordinaria che determina da un lato crediti verso condomini (VF+) e dall'altro pari debiti verso gli appaltatori (VF-). Quindi, nessun fondo straordinario nelle passività.
Quarta criticità. Quando il Tribunale richiede l'indicazione delle quote ancora da incassare, a quali quote si sta riferendo? A quelle previste dal preventivo o a quelle determinate dai conguagli del consuntivo? Il distinguo è rilevante sia perché le quote a preventivo di un esercizio finanziario giunto al termine e sostituito da un consuntivo non hanno più alcun pregio giuridico e sia perché le quote a conguaglio del consuntivo emergono solo e soltanto se la contabilità è stata redatta secondo il criterio di competenza.
Insomma, è necessario che gli operatori del diritto comprendano la necessità di aversi un rendiconto a composizione mista, senza che si arrivi a censurare il criterio di competenza per una presunta quanto inesistente astrusità.
Il conto entrate e uscite sarà redatto certamente secondo il criterio di cassa, raccogliendo tutte quelle variazioni finanziarie, positive e negative, di incidenza sulla cassa date dagli incassi e dai pagamenti.
La situazione patrimoniale, invece, non può che essere redatta secondo il criterio della competenza posto che riassume tutte quelle variazioni finanziarie negative e positive di incidenza sui debiti, sui crediti e sul patrimonio di gestione.
Così come anche il conto economico non potrà che essere redatto secondo il criterio di competenza dovendo raccogliere tutte quelle variazioni economiche negative e positive di incidenza sul reddito come lo sono i costi e i ricavi di esercizio.
Un esempio su tutti, anche fin troppo banale: la bolletta della luce delle scale di novembre e dicembre 2018 rappresenta un costo di esercizio al 31 dicembre del 2018, a nulla rilevando il fatto che venga pagata a gennaio 2019 e di questo si dovrà pure tenere conto se si vuole correttamente ripartire le spese secondo la loro relatività. Dunque, il criterio di competenza (che contiene ma non esclude quello di cassa) nella tenuta della contabilità e stesura del rendiconto è inevitabile.
Diversamente, lo stato di ripartizione non sarebbe veritiero, la situazione patrimoniale verrebbe meno nella sua stessa definizione, non darebbe contezza dei reali debiti verso i fornitori e dei crediti verso i condomini e allora sì che saremmo difronte ad un rendiconto poco chiaro.

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