Condominio

Revisione contabile condominiale alla prova dell’attendibilità

di Francesco Schena

Quanto può essere attendibile una revisione della contabilità condominiale? È la domanda che spesso si pongono i committenti, gli avvocati difensori delle parti e, probabilmente, anche gli stessi giudici.
Per rispondere è necessario mettere a fuoco diversi aspetti.
Partendo dalla necessità di accettare l'idea dell'impossibilità di giungere ad una relazione di revisione attendibile al 100%, e questo a causa dei rischi intrinseci sia al complesso paradigma normativo di riferimento - quale è quello del condominio – che alle tecniche di indagine e riscontro, è legittimo sostenere come l'attendibilità della relazione di revisione contabile condominiale passi da tre fondamentali aspetti.
Il primo, è quello della disponibilità, genuinità e verificabilità della documentazione. Appare piuttosto evidente come si tratti “del tavolo di lavoro” del revisore che, in taluni casi, potrebbe addirittura giungere al giudizio di impossibilità alla revisione. In siffatta e non remota ipotesi, la relazione di impossibilità alla revisione servirebbe esclusivamente a cristallizzare precise responsabilità in termini di risarcimento in capo all'amministratore nei confronti del condominio. I diversi livelli di carenza della documentazione, invece, potrebbero presentare anomalie più o meno significative a seconda degli obiettivi e delle finalizzazioni che si volevano dare all'attività di revisione. Un ultimo aspetto concernente la documentazione è quello che riguarda la possibile attività di campionamento e il caso del fascicolo di causa per le revisioni giudiziarie. Il primo, il campionamento, può essere certamente svolto ma a condizione che non avvenga a carico di aspetti troppo rilevanti della revisione stessa: nel caso di revisione finalizzata a verificare le posizioni del condominio con il fisco, ad esempio, il campionamento della documentazione fiscale è da sconsigliare. Il secondo, quello degli atti al fascicolo di causa, va gestito con una puntuale consapevolezza da parte del CTU del suo ruolo processuale.
Il secondo aspetto, di assoluto rilievo ai fini dell'attendibilità della revisione contabile condominiale, riguarda la cosiddetta responsabilità del revisore incaricato. È proprio il suo livello di preparazione specifica (al riguardo è bene ricordare come non esista alcun titolo abilitativo in tal senso ma soltanto la possibilità di documentare esperienza, studi e ricerche) l'unico strumento in grado di assicurare la tendenza verso l'attendibilità assoluta della revisione. E per responsabilità deve intendersi proprio la cosciente consapevolezza dei propri livelli di competenza e preparazione i quali, in un rapporto di lealtà, non solo vanno comunicati al committente nel contratto di mandato ma devono suggerire finanche il rifiuto dell'incarico quando ritenuto fuori dalla propria portata.
Il terzo pilastro alla base dell'attendibilità della relazione di revisione contabile condominiale è quello dell'indipendenza del revisore. Il professionista incaricato deve assicurare a sé stesso e al cliente una assoluta terzietà, sia sul piano delle relazioni umane sia sul piano peritale, elemento imprescindibile per giungersi ad una relazione peritale attendibile di tipo necessariamente percipiente. Se il profilo dell'indipendenza in fatto di relazioni personali può essere superato nell'ambito di una consulenza tecnica di parte, ciò è assolutamente da escludersi nel caso di consulenza tecnica d'ufficio il quale deve anche “apparire” indipendente. La terzietà peritale, invece, quale fedeltà cosciente nel mandato e garanzia di genuinità assoluta del proprio lavoro di accertamento tecnico-contabile, è richiesta in ogni caso.
È, dunque, la qualità del concorso di questi tre elementi a determinare il livello di attendibilità della relazione di revisione della contabilità condominiale che potrà andare da totalmente inattendibile (il caso peggiore) ad attendibile ai massimi livelli ragionevolmente raggiungibili.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©