Condominio

Revisori condominiali: titoli, formazione, certificazione e qualità. Facciamo il punto

di Francesco Schena

Quella della figura del revisore della contabilità condominiale è, se possibile, ancora meno regolamentata di quella dell'amministratore. Proviamo ad analizzare i diversi aspetti di interesse che circondano questa nuova attività.

I titoli
Va detto subito, non esistono titoli abilitanti a questo tipo di attività. La precisazione si rende necessaria quando il mercato comincia a divenire preda di quegli imprenditori di lunga veduta che intravedono nel fatidico termine “abilitante” tutto il fascino del facile affare. Cosa, abilita, quindi un soggetto a svolgere l'attività di revisione contabile condominiale? La risposta è, senza alcun dubbio e sul piano squisitamente legale, nulla!

La formazione
Il fatto che non vi siano in circolazione titoli abilitanti non deve voler dire che ci si debba improvvisare in quella che rimane, certamente, un'attività assai complessa e delicata. È la formazione specialistica, allora, il percorso giusto da seguire. Le opportunità ci sono e spetta all'utente valutarle in termini di completezza e competenza del corpo docente.

La certificazione
Le attività professionali non regolamentate possono essere oggetto di certificazione sulla scorta di una precisa norma che l'UNI (Ente Italiano di Normazione) emana. Se questo è già accaduto con l'amministratore di condominio (vedi la norma UNI 10801), lo stesso potrebbe presto verificarsi anche per il revisore condominiale. Sono in corso, infatti, lavori in tal senso e, dalle prime indiscrezioni trapelate, non faccio fatica a giudicare come “eccellente” il lavoro fatto fino ad oggi.


La certificazione, dunque, consentirebbe al professionista di poter vantare l'attestazione delle sue conoscenze, abilità e competenze specifiche per poter affrontare con adeguatezza un eventuale incarico di revisione, avendo a mente anche il non trascurabile profilo deontologico dell'attività. Inoltre, la certificazione UNI attesterebbe il possesso di un minimo titolo di studio e la frequenza di uno specifico corso di formazione con durata e contenuti coerenti con l'essenza dell'attività.

È necessario ricordare, però, che le certificazioni professionali avvengono per mero impulso personale e non sono né obbligatorie, né costituiscono requisito essenziale allo svolgimento dell'attività.

L'attestato di qualità e qualificazione professionale
Ai sensi della legge n. 4/2013 (artt. 4, 7 e 8), le associazioni professionali iscritte al secondo elenco del MISE, possono rilasciare ai propri iscritti l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati.

L'attestazione è rilasciata su apposito modello ministeriale che indica, tra le altre cose, il possesso da parte dell'associato dei requisiti previsti dal rispettivo statuto di quell'associazione, dell'eventuale certificazione UNI di categoria e il possesso di eventuale polizza di responsabilità professionale. In ogni caso, l'attestato di qualità e qualificazione non è comunque requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
In conclusione, nulla di obbligatorio ma c'è tanto di buono e di interessante.

Non resta che da augurarsi che in futuro il mercato, vista la delicatezza e l'importanza dell'attività di revisione condominiale, sappia fare le scelte giuste ed evitare gli improvvisati.

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