Condominio

Videocamere in condominio senza il consenso degli interessati

di Anna Nicola

Le norme Ue non ostano a disposizioni nazionali che autorizzino la messa in opera di un sistema di videosorveglianza, per esempio un sistema installato nelle parti comuni di un immobile a uso abitativo, qualora il fine sia quello di perseguire legittimi interessi tesi al la sicurezza e tutela delle persone e dei beni.

Questa, secondo la Corte di Giustizia Ue ( sentenza dell’11 dicembre 2019 nella causa C-708/19 ) è la corretta interpretazione da dare agli articoli 6, par. 1, lettera c), e 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE (tutela privacy), in virtù degli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza. Non è, quindi, necessario il consenso delle persone interessate, se sono soddisfatte le condizioni enunciate nell’articolo 7, lettera f) di cui sopra

La vicenda
La vicenda (che nasce a Bucarest) riguarda l’installazione di tre impianti di videosorveglianza su parti comuni dell’immobile verso la facciata dell’immobile, nell’atrio del piano terra e nell’ascensore dell’immobile. Un condomino si lamenta della violazione della privacy e agiva giudizialmente

Il Tribunale superiore di Bucarest, chiamato a decidere il caso, sospende il procedimento e chiede alla Cgue se è possibile utilizzare la videosorveglianza per garantire la sicurezza e la tutela delle persone, dei beni e dei valori e per la realizzazione di legittimi interessi, senza il consenso della persona interessata.

La Corte Ue afferma che un sistema di videosorveglianza con telecamere sia da qualificarsi come trattamento di dati personali automatizzato se l’impianto è tale da registrare e stoccare dati personali, immagini che permettono l’identificazione delle persone fisiche. Spetta al giudice del rinvio accertare che il sistema in esame abbia queste caratteristiche.

Le condizioni
Vi sono però due condizioni: i dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; il trattamento dei dati deve essere necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela.

Sono quindi lecite, spiega la Cgue, le norme nazionali che autorizzino l’installazione «nelle parti comuni di un immobile a uso abitativo» di un sistema di sorveglianza, senza l’autorizzazione degli interessati, allo scopo di garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni. E sono i giudici nazionali a dover verificare queste condizioni.

I precedenti
Prima dell’istallazione dell’impianto si erano verificati furti, violazioni di domicilio e atti di vandalismo, nonostante l’esistenza, nell’atrio, di un sistema di sicurezza composto da un citofono e da una carta magnetica. La proporzionalità risultava proprio dal fatto che i precedenti sistemi non erano stati efficienti.

Inoltre, il dispositivo di videosorveglianza in questione era limitato alle parti comuni della comproprietà e alle vie di accesso a quest’ultima.

La condizione di necessità del trattamento comporta la valutazione del responsabile di altre modalità, per esempio, se basti la videosorveglianza notturna oppure al di fuori delle ore di lavoro normali e bloccare o sfuocare le immagini prese in zone in cui la sorveglianza non è necessaria.

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