Condominio

Termini per impugnare le delibere sospesi con la comunicazione della mediazione

La sospensione scatta da momento dell’avvenuta comunicazione alle parti della domanda di mediazione

di Cesare Rosselli - A cura di Assoedilizia

Con la sentenza 253/2020 la Corte d’appello di Milano ha ribadito il suo orientamento in tema di sospensione dei termini di impugnazione delle delibere condominiali a seguito della presentazione di un’istanza di mediazione: la sospensione scatta da momento dell’avvenuta comunicazione alle parti della domanda di mediazione.

Mediazione obbligatoria
Le cause in materia condominiale rientrano tra quelle per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio. Per tutti i casi in cui la domanda giudiziale deve esser preceduta dalla mediazione obbligatoria e deve esser proposta entro un termine di decadenza, l’articolo 5, comma 6 del Dlgs 28/2010 dispone che la domanda di mediazione impedisca la decadenza per una sola volta e operi dal momento della sua comunicazione alle altre parti.

Quindi, per evitare la decadenza dal diritto ad impugnare una delibera occorre non solo la presentazione entro il termine di trenta giorni della domanda di mediazione, ma anche la sua comunicazione alle altre parti. In mancanza di entrambi i requisiti, il termine di impugnazione non sarà interrotto e interverrà la decadenza.

La prova
Il caso esaminato dalla Corte d’Appello era caratterizzato dal fatto che non era stata fornita la prova che l’istanza di mediazione fosse stata comunicata tempestivamente alle altre parti.

La Corte ha ribadito, da un lato, il principio di diritto sopra ricordato ( non è il deposito dell’istanza, ma la sua comunicazione alle altre parti ad interrompere il termine) e, dall’altro lato, ha affermato che spetta all’attore fornire la prova della tempestiva comunicazione dell’istanza alle altre parti.

La data che conta
La Corte ha anche chiarito che ai fini dell’interruzione del termine non rileva la data di convocazione delle parti innanzi all’organismo di mediazione, che ben può essere posteriore ai trenta giorni, e che l’onere della comunicazione della domanda di mediazione incombe alla parte istante e non all’organismo. Infatti l’articolo 8, 1° comma, del Dlgs 28/2010, dopo aver stabilito che al momento della presentazione della domanda di mediazione il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro, dispone che «la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©