Condominio

Le canne fumarie non si contano ai fini delle distanze dalle finestre

di Luana Tagliolini

La canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e, quindi, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 907 codice civile (distanza delle costruzioni dalle vedute).
Applicando tale principio la Corte di cassazione (sentenza 10618/2016) ha respinto il ricorso con cui si chiedeva la rimozione di due manufatti (canne fumarie) posti, a dire dell'attore, a distanza non regolamentare rispetto alle finestre della sua abitazione in violazione dell'articolo 907 codice civile (distanza delle costruzioni dalle vedute) e dell'articolo 890 codice civile (distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi) e dannosi per quanto attiene alle immissioni provocate dalle canne fumarie, di per sé nocive, a prescindere da ogni accertamento, in concreto, circa la tollerabilità dei fumi.
In primo grado, il giudice ordinava la rimozione dei manufatti mentre la Corte di appello accoglieva, in parte, l'impugnazione della sentenza respingendo la domanda di rimozione delle due canne fumarie avanzata dall'attore, traendo il proprio convincimento dalla relazione della CTU per la quale le canne erano state regolarizzate rispettando il PRG della città in cui erano ubicate, sia sotto il profilo della dispersione dei fumi (stante l'allungamento verso l'alto) che sotto quello della distanza (non prevista dalla normativa locale), per cui il fumo non poteva creare danno all'abitazione adiacente.
Dello stesso tenore la sentenza della corte di cassazione la quale, nel rigettare il ricorso, e richiamando un orientamento ormai consolidato (Cass. sentenza n. 2741/2012), ha precisato che la canna fumaria ‹‹non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 907 codice civile›› e considerando le caratteristiche dei manufatti (si trattava di semplici tubi in materiale metallico) ‹‹perde consistenza ogni disquisizione sulla natura di luci o vedute››.
Per quanto attiene, poi, alle immissioni di cui all'articolo 844 codice civile non era stato provato il superamento del limite di cui al citato articolo per cui ‹‹la valutazione della tollerabilità, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei criteri direttivi indicati dal citato art. 844 cod. civ., con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità›› (Cass. sentenza n. 10618/2016).
In ambito condominiale, l'uso delle facciate per l'installazione delle canne fumarie, in linea di principio, rientra nel legittimo uso dei beni comuni disciplinato dall'articolo 1102 codice civile, secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non rilevando la disciplina dettata dall'articolo 907 codice civile sulla distanza delle costruzioni dalle vedute non essendo soggette – le canne fumarie - ai vincoli sulle distanze minime dalle vedute, ma solo alle disposizioni del regolamento condominiale.

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