Lavori & Tecnologie

Superbonus/2: Ape convenzionale anche per le singole unità

Dai documenti Enea da compilare risulta che l’attestazione del miglioramento di due classi energetiche non è relativa solo all’intero edificio

di Alessandro Borgoglio

Con il «Vademecum APE convenzionale» pubblicato sul suo sito internet, l'Enea ha fornito non soltanto i modelli di riferimento da compilare da parte dei tecnici, ma anche importanti chiarimenti in merito a questo documento fondamentale per accedere al superbonus 110%. In base al punto 12 dell'allegato A del decreto Requisiti del Mise del 6 agosto 2020, infatti, gli Ape, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente al solo scopo di dimostrare il richiesto miglioramento di due classi energetiche di cui all'articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020, dall'inizio alla fine dei lavori.

La funzione dell'Ape convenzionale
L'Enea, nel suo vademecum, ha confermato che l'Ape convenzionale per il superbonus ha la finalità di dimostrare tale miglioramento di due classi energetiche, laddove, invece, l'Ape tradizionale ha lo scopo di informare i proprietari e/o utilizzatori delle unità immobiliari nel caso di compravendita, locazione, eccetera (cioè le finalità di cui al Dlgs 192/05); inoltre, l'Ape convenzionale per il superbonus, nel caso di edifici pluri-unità, è redatto per l'intero edificio (unione di più unità immobiliari) secondo le indicazioni contenute nel punto 12 già citato, mentre l'Ape tradizionale è sempre redatto per singola unità immobiliare.

Ovviamente, proprio perché il documento serve a dimostrare il miglioramento di due classi energetiche, deve essere redatto ante e post intervento, secondo i modelli allegati al vademecum dell'Enea, che partono dal format di cui al Dm 26 giugno 2015, apportando poi le necessarie rettifiche.L'Ape convenzionale post intervento si ottiene dalla somma dei soli servizi già presenti nella situazione ante intervento. Nell'Ape tradizionale, invece, i servizi considerati sono in ogni caso tutti quelli presenti al momento della redazione del documento. Quindi, come osservato dall'Enea, «anche nel caso di edificio unifamiliare, Ape convenzionale post intervento e Ape tradizionale (eventualmente redatto dopo gli interventi per finalità diverse dalla richiesta degli incentivi) potrebbero avere» un risultato differente.

Ape convenzionale anche per singole unità
Tale osservazione consente anche di evidenziare un aspetto che forse è passato un po' sottotraccia: l'Ape convenzionale non è riservato ai soli edifici plurifamiliari (condomìni), come sembrerebbe indurre a credere il testo del decreto Requisiti, ma anche alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e agli edifici unifamiliari citati appunto sopra dall'Enea (del resto, nei facsimile allegati è presente lo spazio per indicare se l'Ape convenzionale si riferisce a: intero edificio, unità immobiliare, gruppo di unità immobiliari).

Diversamente, infatti, se valesse l'Ape tradizionale ad esempio per gli edifici unifamiliari si dovrebbero considerare anche i servizi post operam non presenti ante operam, ma questo precluderebbe il confronto della situazione iniziale e finale per l'attestazione del doppio salto di classe energetica.

Ammesso anche professionista «non terzo»
L'Enea ha chiarito che, per la redazione degli Ape convenzionali per il superbonus non è necessaria “l'indipendenza” da parte del professionista: l'Ape convenzionale può essere redatto, ad esempio, anche dallo stesso progettista o direttore lavori, purché sia un tecnico abilitato; ed, infine, risolvendo un dubbio sollevato da molti tecnici, l'Enea ha osservato che non è necessario depositare gli Ape convenzionali nei catasti regionali, perché gli Ape convenzionali sono da intendersi come allegati all'asseverazione che il professionista deve inviare all'Enea per la richiesta del superbonus.

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