Condominio

La nullità di una delibera non inficia la validità delle altre approvate nella stessa riunione

Ogni delibera è in sè autonoma e distinta da tutte le altre

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di Luana Tagliolini

La dichiarazione di invalidità di una delibera impugnata non consente al giudice l'annullamento delle altre delibere adottate nella stessa adunanza perché ognuna di esse è in sè distinta ed autonoma. Il principio di diritto è stato applicato di recente dalla Cassazione (sentenza 24761/2020) al caso sottoposto al suo esame e riguardante l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile di tutte le deliberazioni assunte nella stessa assemblea, promossa da un condomino il quale eccepiva genericamente, tra gli altri, il vizio di omessa indicazione nel verbale, per tutte le decisioni, degli assenti e dei dissenzienti e dei valori millesimali, informazioni necessarie per verificare il quorum deliberativo per ciascuna votazione.

Le decisioni di merito
L'impugnazione, così come formulata, veniva respinta sia in primo che in secondo grado. Su ciascun punto dell'ordine del giorno viene emesso un deliberato autonomo e la sua validità o le sue vicende non coinvolgono le altre decisioni. La denuncia dei vizi deve esser puntuale e specifica per ogni delibera che si vuole impugnare non potendo - i vizi – essere eccepiti in modo generico per tutte le delibere in generale, come invece era accaduto nella fattispecie in esame.

La conferma della Suprema corte
La Cassazione, uniformandosi alle conclusioni dei giudici di merito, respingeva il ricorso richiamando, preliminarmente, il principio di «corrispondenza fra chiesto e pronunciato». La domanda di dichiarazione di invalidità di una delibera dell'assemblea per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto di detto principio, l'annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione (nella domanda formulata in primo grado, l'attore eccepiva l'invalidità delle delibere assembleari per omissione dei nomi degli assenti, dei dissenzienti e dei millesimi; in appello lo stesso eccepiva - tardivamente - la violazione delle maggioranze dell'articolo 1136 Codice civile con riferimento all'elemento reale e personale).

L'annullamento, precisano ulteriormente i giudici di legittimità, non può essere accertato e/o dichiarato, sia pure per la stessa ragione esplicitata con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata, rispetto alle altre delibere adottate nella stessa adunanza ma non ritualmente opposte in quanto, anche se redatto un unico verbale per l'intera adunanza, l'assemblea pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro quante siano le diverse questioni e materie in discussione indicate nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione, con conseguente astratta configurabilità di separate ragioni di invalidità attinenti all'una o all'altra e perciò non necessariamente comuni a tutte.

Ogni domanda di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell'assemblea dei condomini si connota, quindi, per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritti e non si rende estendibile alle altre delibere assunte nella stessa assemblea le quali, se non impugnate singolarmente, rimangono efficaci.

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