Grazie ad un cavillo interpretativo possiamo (forse) fare le assemblee in videoconferenza
Ieri sera tutti abbiamo ascoltato, speranzosi, la conferenza stampa del Presidente Conte.
Del condominio non si è detto nulla!
Cionondimeno la vita del condominio deve continuare.
La Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (la Legge di Conversione) ha convertito in legge il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (il Decreto Agosto) e ha partorito quella “burla” (che sarebbe divertente, se non fosse tragica) del novellato art. 66 disp. att. cod. civ..Il diritto è come una fisarmonica: chi la sa usare può suonarci anche la nona di Behethoven, mentre chi non la sa suonare al massimo produrrà delle cacofonie moleste. Proviamo quindi a utilizzare il poco che abbiamo. L'articolo 12 delle preleggi (in rubrica: interpretazione della legge) sancisce: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.”
Ciò stante, vediamo in che modo gestirci quello “orrore” giuridico che è il nuovo art. 66 disp. att. cod. civ..Il comma 3 sancisce: “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.”Il comma 6. Sancisce: ”Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.”
Siamo tutti coscienti del fatto che (a lume di buon senso e delle interpretazioni che si stanno dando della novella) il nuovo articolo 66 è di fatto la pietra tombale dell'assemblea in video conferenza però ...si da il caso che il nostro legislatore sia un pasticcione. Non lo è solo da oggi, è una ventina d'anni che le leggi vengono scritte in maniera indecorosa. La Legge n. 126/2020 però c'è: è un dato di fatto. Proviamo quindi ad interpretarla in maniera critica, asettica, prescindendo dal contesto, ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi, che sopra abbiamo citato.
Ebbene, se prescindiamo dalle intenzioni di chi l'ha scritta, la legge sancisce, al comma 3: “deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa.” Sappiamo tutti che l'intento di chi ha scritto la norma era quello di correlarla con il testo del comma 6 ,che sancisce: ”Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.
Però non è quello che c'è scritto! Nel comma 3 si parla di convocazione dell'assemblea e in mezzo ci sono altri due commi, prima di arrivare al comma 6. Il comma 3 vive di vita propria, il che significa che le assemblee in videoconferenza si possono fare. Ciò perché in Italia vige quello che è definito il “diritto positivo”, ovvero “tutto ciò che non è vietato è consentito”!
Nel comma 3 dell'art. 66 dd.a.c.c. non c'è il divieto! C'è un'enunciazione, ma non un divieto. Ne consegue che questo pasticcio, alla luce dell'art. 12 delle preleggi, può essere reinterpretato nell'unico senso logico che si può dare: l'assemblea in videoconferenza si può fare. La piattaforma diventa l'equivalente del “luogo“ previsto dal vecchio articolo 66 dd.a.c.c. come requisito obbligatorio della convocazione di assemblea e null'altro.
È una forzatura, ma la vita del condominio non si può fermare. I condòmini premono per fare le assemblee e poter beneficiare del Superbonus 110% e gli amministratori non possono perdere i condomini perché il legislatore continua a trascurare il mondo del condominio. Ci vedremo in tribunale se qualcuno impugnerà l'assemblea tenuta in videoconferenza!
Mi rendo conto che non era questa l'intenzione del legislatore, ma mi rendo conto anche del fatto che non è possibile immaginare che l'intenzione del legislatore fosse quella di impedire ai condomini di riunirsi in assemblea. Se il legislatore continua a dire che perfino per strada dobbiamo avere le mascherine. Se continua a dire che perfino in casa non possiamo ricevere più di sei ospiti.
Fare l'assemblea in videoconferenza, in questo momento, è l'unico sistema per fare le assemblee ed è l'unico modo per continuare a far vivere il condominioLa stragrande maggioranza, la quasi totalità degli italiani vive in condominio. Non è immaginabile che il legislatore sia così (omissis) da voler impedire agli italiani di riunirsi per decidere sui propri conti e sulle questioni della propria vita quotidiana. Se questo fosse l'intento, sarebbe criminale. L'unica cosa possibile da fare è cercare di interpretare in senso positivo le sciocchezze che ritroviamo scritte nelle norme.
Quindi, concludendo, salvo prova contraria e salvo un provvedimento legislativo in senso diverso, l'assemblea in videoconferenza, in conseguenza della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si può convocare (e tenere) con l'unico onere di dover indicare qual è la piattaforma su cui si tiene. Ma l'unanimità sancita dal comma 6? (Potrebbe chiedere qualcuno!).Anche in questo caso possiamo fare una interpretazione border line invocando l'art. 12 delle preleggi.il “testo” del comma 6 sancisce unicamente che “previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea, può avvenire in modalità di videoconferenza”.
Anche in questo caso, se forziamo la norma e ne diamo una interpretazione letterale, il senso del comma 6 sarebbe quello secondo cui, perfino quando l'assemblea è già stata convocata (anzi, è già in essere e si sta tenendo), è possibile partecipare “in modalità di videoconferenza”.
La considerazione da fare, infatti , è che la norma parla di “partecipazione”, non di “convocazione”, quindi l'unanimità non è espressamente indicata come prerequisito per convocare l'assemblea, di conseguenza, se l'assemblea è stata già convocata, in presenza, e qualcuno chiede di poter partecipare in videoconferenza, se l'unanimità dei presenti acconsente, questa partecipazione non è vietata.
Unica condizione sarebbe che questo assenso sia espresso all'unanimità: unanimità dei presenti all'assemblea. Non unanimità dei partecipanti al condominio. Mi rendo conto che questa interpretazione è un po' forzata. Mi rendo conto anche di aver affermato in un mio precedente intervento che il nuovo articolo 66 è la “tomba dell'assemblea in videoconferenza”, ne sono cosciente e convinto. Ma il condominio non si può fermare.
E' evidente che l'intento del legislatore fosse quello che tutti noi abbiamo inteso: “solo con il consenso unanime, preventivo, di tutti i partecipanti al condominio si può convocare una assemblea in videoconferenza, in quanto bisogna tutelare anche chi non sarebbe in grado di parteciparvi per motivi tecnici o sociali”; ma non è quello che ha scritto nella norma.Il condominio non si può fermare perché qualcuno, anche se investito in ciò da un mandato elettorale, non si rende conto di un problema vitale e ignora le esigenze dei suoi elettori. Dura lex, sed lex vale anche in questo caso.
Questa volta sfruttiamo la legge a nostro favore!L a vita continua e il mondo del condominio è un entità viva: neppure la vacuità dei sedicenti “presidenti” lo può ammazzare. Ammazzare il condominio equivarrebbe ad ammazzare il sociale: non possiamo permettercelo! A partire da questo momento io farò le assemblee in videoconferenza: se qualcuno non è d'accordo impugni. Saranno i magistrati a dire se ho ragione. Tocca a noi, avvocati ed amministratori, utilizzare al meglio il poco che abbiamo e farne tesoro.