Messa da requiem per l’assemblea in videoconferenza
Come previsto: la frittata è fatta!
Grazie a indebite interferenze la pietra tombale sulle assemblee in video conferenza è stata posta.
Leggo dal testo licenziato dalle camere “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza”!
Come dire che il motivo per il quale oggi non possiamo e non riusciamo a fare le video assemblee, ovvero “la preventiva autorizzazione unanime di tutti i partecipanti al condominio”, se prima era un'ipotesi oggi è stato esplicitata e codificata.
Poiché chi mi conosce sa che amo vedere il bicchiere mezzo pieno, e mai mezzo vuoto, mi consolo pensando che questa fotografia dello “stato dell'arte” serve, almeno, a far tacere chi millantava la possibilità di tenere le videoassemblee, liberamente, in virtù di fantasiose analogie con altri istituti.
La questione poi che nel caso di videoassemblee, “il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, venga trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previsti per la convocazione“ ha del comico, oltre che dell'insulso: neppure Monsieur de La Palice (Jacques Chabannes) avrebbe saputo fare di meglio!
Eppure c'erano disponibili anche gli emendamenti promossi da UNAI, fra cui il 63.0.7, riguardo alle assemblee, che riporto.2.All'articolo 1136 del codice civile, è aggiunto in fine il seguente comma:“All'assemblea è prevista la partecipazione anche in forma telematica o a mezzo piattaforma di videoconferenza; in tal caso, il verbale, redatto in forma sintetica, è sottoscritto dall'amministratore o da chi ha convocato l'assemblea e, in caso di contestazione dello stesso, è consentito avvalersi della registrazione della riunione. La verifica delle presenze è assicurata attraverso l'esibizione in video del documento d'identità, mentre una eventuale delega, firmata e accompagnata dalla fotocopia del documento del delegante, è trasmessa in via telematica.”,3.All'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto in fine il seguente comma:“L'assemblea può essere convocata anche in forma telematica o su una piattaforma di videoconferenza”.».
Come mai è passata invece quella sciocchezza che è stata approvata da Camera e Senato? Ancora una volta l'alto numero di emendamenti presentati, ma anche e soprattutto le pressioni e l'ammanicamento di qualcuno ha fatto sì che gli emendamenti “sensati” siano stati messi da parte e si siano privilegiate scemenze dannose per la vita del condominio e per lo svolgimento dell'incarico di amministratore. Nessuno dubita, suppongo, del fatto che a breve andremo nuovamente in lockdown. Nel provvedimento approvato è già prevista una stretta sulle riunioni, che adesso vengono vietate perfino in casa.
Se non potremo fare le video assemblee, qualcuno mi spiega come faremo a far funzionare il condominio? Sarebbe stato così semplice e lineare accettare il nostro emendamento, ma era troppo sensato per chi il diritto condominiale lo ha imparato in assemblea, avendo come maestri i condomini, e poi “rintrona” la testa dei propri iscritti con trombonate altisonanti e vuote di contenuti fattivi.Ciascuno ha il rappresentante che si merita e, di certo, le associazioni non sono tutte uguali!Intanto ci felicitiamo con i nostri referenti parlamentari per il recepimento della necessità di spostare il termine per gli adeguamenti antincendio che era scaduto il 6 maggio 2020.Parimenti positivo è l'essere riusciti a far passare il concetto che i termini sanciti dall'articolo 1130 co.1, p. 10 dovessero iniziare a decorrere dalla data di cessazione dell'emergenza e non a decorrere da una data specifica (quale il 31/12/2020, come proposto dal solito pasticcione).
I guastamestieri e i pasticcioni hanno vinto la prima battaglia, ma non la guerra.Ci riproveremo con i prossimi Decreti legge… che sicuramente non mancheranno!