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L’estinzione del giudizio è valida quando la rinuncia degli atti dell’attore è accettata da tutti

Come nel caso in esame può subentrare anche nel giudizio di legittimità, non solo in quelli di merito

di Va.S.

Una vicenda, quella esaminata dalla Cassazione nell'ordinanza numero 12657 del 2020, conclusasi con una pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità.

L’estinzione del giudizio
L'articolo 306 del Codice di procedura civile dispone che qualora un attore rinunci agli atti del giudizio, e tale rinuncia viene accettata dalle altri parti costituite, il processo si estingue, non precludendo, tuttavia, la possibilità di riproporne, successivamente, uno nuovo e non pregiudicando l'azione giudiziale delle parti.

Tale estinzione comporta l'inefficacia degli atti compiuti nel processo estinto ad eccezione delle sentenze di merito e rende non riutilizzabili le prove precedentemente introdotte che potranno solo essere valutate dal nuovo giudice.

La vicenda
Il contenzioso, fulcro della vicenda esaminata, nell'ordinanza, dagli ermellini, era insorto a seguito dell'impugnazione della delibera, da parte del proprietario di un attico condominiale, con la quale l'assemblea condominiale aveva approvato la spesa straordinaria di ristrutturazione del caseggiato, limitatamente alle terrazze poste ai piani inferiori, escludendo dai lavori la terrazza posta nel piano dell'attore.

Il Tribunale di Massa respingeva l'impugnazione, così come la Corte d'appello che confermava tale sentenza. Contro la pronuncia di secondo grado, l'attore proponeva ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi al quale resisteva con controricorso il condominio. Tuttavia, successivamente, le parti depositavano, sottoscrivendola, una dichiarazione di rinuncia agli atti, ragione per la quale la Cassazione dichiarava l'estinzione del giudizio di legittimità con compensazione delle spese di lite.

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