Condominio

Amministratore obbligato alla verifica del green pass dei dipendenti condominiali

Non è chiaro invece se debba fare lo stesso con i condòmini riuniti in assemblea in locali di proprietà del condominio

di Giulio Benedetti

L'articolo 1 della legge 126/2021 stabilisce lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021 e (articolo 2) prevede, per le regioni bianche l'impiego della certificazione verde per accedere a sagre, fiere, convegni e congressi. L'articolo 3 del Dl 127/2021 contempla nell'ambito del lavoro privato, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di accesso con la predetta certificazione e di esibizione della stessa nei luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa. Tale obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, l'attività lavorativa, di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche in forza di contratti esterni. Il datore di lavoro è tenuto al controllo del possesso da parte del lavoratore del possesso della certificazione verde.

Le modalità operative da definire
I datori di lavoro, entro il 15 ottobre, devono definire le modalità operative, anche secondo il Dpcm emesso ai sensi dell'articolo 9, comma 10, per effettuare i controlli al momento dell'accesso dei lavoratori nel luogo di lavoro ed individuano, con atto formale, i soggetti delegati a tale accertamento. Se i lavoratori dichiarano di non essere in possesso della certificazione verde sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della stessa, entro il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con il diritto di conservazione del rapporto di lavoro: in caso di assenza ingiustificata non sono dovuti lo stipendio o ogni emolumento.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, con perdita dello stipendio, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 3, commi 8 e 9, nei confronti dei lavoratori che accedono nei luoghi di lavoro senza la certificazione e dei datori di lavoro che omettono i controlli sul possesso della certificazione verde sono irrogate dal Prefetto.

I riflessi in condominio
Nel condominio l'amministratore, in qualità di datore di lavoro, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021:
- sarà tenuto a controllare, in qualità di datore di lavoro, il possesso della certificazione verde dei propri dipendenti, quali il portiere, e adottare i controlli sopra descritti;
- sarà tenuto a controllare il possesso della certificazione verde nei confronti dei soggetti, privi di un datore di lavoro, che svolgono all'interno del condominio al seguito di un suo incarico come datore di lavoro, a qualsiasi titolo, l'attività lavorativa, di formazione o di volontariato;
- non sarà tenuto a controllare il possesso della certificazione verde dei dipendenti delle imprese che compiono appalti condominiali su suo incarico: in tali casi i soggetti incaricati saranno i rispettivi datori di lavoro;
- non dovrà controllare il possesso della certificazione verde dei propri condòmini se svolge le assemblee di condominio in presenza, o in modalità mista , ovvero telematica e parzialmente in presenza, secondo le forme consentite dall'articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, in luoghi esterni al condominio: in tali casi preposti ai controlli saranno i titolari, i proprietari o i preposti di tali luoghi.

L’assemblea che si svolge nei locali condominiali
Resta aperta la questione se l'amministratore debba controllare il possesso della certificazione verde dei condòmini nel caso di svolgimento, nei locali del condominio, di un'assemblea in presenza o in modalità mista o, in ogni caso, su richiesta dei condòmini. La prima lettura delle norme consentirebbe di escludere tale obbligo in quanto l'amministratore non è il datore di lavoro dei condòmini. In ogni caso è prevedibile la prossima emissione, da parte delle competenti Autorità, di circolari esplicative sul punto.

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