Gestione Affitti

Proprietario responsabile per gli incidenti con l’impianto a gas fuori norma

di Giulio Benedetti

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 9652/2018) ha rigettato il ricorso avverso una sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità civile di un installatore e del proprietario dell'appartamento all'interno del quale era deceduta, per intossicazione da monossido di carbonio proveniente da un radiatore a gas, una persona all'interno di una camera da letto. La Corte di Cassazione condivideva il ragionamento della Corte di Appello che , ai sensi degli articoli 2043,2050 cod. civ. e 40 e 41 cod. pen. riconosceva la responsabilità dell'installatore il per concorso, con il proprietario, nel cagionare l'evento. La Corte di Appello accertava che il decesso della persona offesa era avvenuta a seguito della fuoriuscita di monossido di carbonio dal radiatore a gas posto nella camera da letto e che tale esalazione era stata causata dalla rottura di una guarnizione che serviva a garantire la tenuta stagna dei fumi e dei prodotti di combustione. Da tali premesse la Corte di Appello riconosceva anche la responsabilità del proprietario per le seguenti ragioni:
*ai sensi degli articoli 2051 e 2050 cod. civ. per la realizzazione di un impianto non a norma in relazione alle tubazioni ;
*per il mancato rilascio da parte dell'installatore della dichiarazione di conformità e del libretto di impianto;
*per il malfunzionamento del termostato.
La Corte di Appello sosteneva che le tubazioni non a norma erano una condizione che aveva comunque concorso a determinare il non esatto funzionamento dell'impianto ; il mancato rilascio della dichiarazione di conformità e de libretto di impianto avevano contribuito a indurre il proprietario a non rendersi conto delle necessità manutentive ;il malfunzionamento del termostato era stato uno specifico difetto dell'impianto che aveva concorso nel danneggiamento della guarnizione collocata tra il corpo scaldante e la curva di scarico dei prodotti della combustione , causa ultima del sinistro. Invero la Corte di Appello ha ritenuto che la condotta omissiva del proprietario è stata causa concorrente , ma non esclusiva dell'evento riferibile anche alla condotta dell'installatore.
La sentenza confuta l'indirizzo dottrinario per cui qualora l'impianto a gas venga realizzato da un installatore la responsabilità del proprietario dell'immobile è esclusa in quanto lo stesso ha fatto affidamento sull'operato del primo. Invero la diligenza dell'installatore , ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., quando adempie all'obbligazione professionale, deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata . Pertanto, ai sensi dell'art. 2224 cod. civ, se il committente si accorge che l'installatore non esegue l'opera secondo la regola dell'arte può fissare un termine entro il quale il prestatore d'opera deve conformare l'impianto alla normativa vigente. Trascorso inutilmente il termine il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Per tale ragione il proprietario dell'immobile, nel caso trattato, non poteva fare affidamento sulla correttezza dell'operato dell'installatore in quanto il medesimo non gli aveva consegnato il libretto di impianto e la dichiarazione di conformità. La mancanza di tali documenti deponeva per l'insicurezza dell'impianto che non poteva essere messo in esercizio in quanto legalmente insicuro. Vale a dire che per il legislatore la mancanza di tali documenti, previsti dall'art. 7.M. n. 27/2008 per attestare il rispetto delle norme di legge dell'installazione, già da sola prova l'insicurezza dell'impianto . In particolare l'art. 8 del D.M. n. 37/2008 stabilisce che il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Invero , al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente , comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'installatore rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell'arte prevista dall'art. 6 del d.m. n. 37/2008.

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