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L’amministratore dimissionario può eseguire un pagamento a un fornitore per lavori da verificare?

Un amministratore che si è dimesso, può eseguire un pagamento ad un fornitore su lavori pagati parzialmente per verifiche in corso sui lavori? Dopo le dimissioni dell’amministratore, nella stessa assemblea è stato nominato un suo sostituto. In caso di decreto ingiuntivo del fornitore, l’amministratore dimissionario può essere in qualche modo ritenuto responsabile?

di Rosario Dolce

La domanda

Un amministratore che si è dimesso, può eseguire un pagamento ad un fornitore su lavori pagati parzialmente per verifiche in corso sui lavori? Dopo le dimissioni dell’amministratore, nella stessa assemblea è stato nominato un suo sostituto. In caso di decreto ingiuntivo del fornitore, l’amministratore dimissionario può essere in qualche modo ritenuto responsabile?

La rappresentanza dell'amministratore è prefissata per la durata del mandato dello stesso, e, in quanto tale, si definisce pro tempore. Quest'ultima locuzione esprime la precarietà della carica ricoperta dal mandatario dei condòmini dal punto di vista temporale e sostanziale.

Ciò premesso, ove l'amministratore abbia negoziato un contratto senza titolo (cioè al di fuori delle attribuzioni di cui all'articolo 1130 codice civile) lo stesso avrebbe operato alla stregua di un falsus procurator. La giurisprudenza di legittimità, ha pure ritenuto che il terzo che abbia trattato con l'amministratore, per vicende che esulano dai poteri previsti dall'art. 1130 codice civile e sulle quali la legge riserva la decisione alla assemblea, non ha diritto alla tutela dell'affidamento (Cass. civ., sez. II, ordinanza 17 agosto 2017 n. 20137).

Se siano mancate la preventiva approvazione o la successiva ratifica della spesa inerente tale incarico professionale da parte dell'assemblea, a norma degli artt. 1135, comma 1, n. 4, e 1136, comma 4, cod.civ., l'iniziativa contrattuale dello stesso amministratore non è sufficiente a fondare l'obbligo di contribuzione dei singoli condomini, salvo che non ricorra il presupposto dell'urgenza nella fattispecie considerata dall'art. 1135, ult. comma, cod.civ. (arg. da Cass. Sez. 2, 02/02/2017, n. 2807).

Peraltro, il principio secondo cui l'atto compiuto, benché irregolarmente, dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello stesso, non trova applicazione in materia di condominio di edifici con riguardo a prestazioni relative ad opere di manutenzione straordinaria eseguite da terzi su disposizione dell'amministratore senza previa delibera della assemblea di condominio, atteso che i rispettivi poteri dell'amministratore e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1135 cod.civ., limitando le attribuzioni dell'amministratore all'ordinaria amministrazione e riservando all'assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria (Cass. Sez. 2, 07/05/1987, n. 4232).

Né il terzo, che abbia operato su incarico dell'amministratore, può dedurre che la prestazione da lui adempiuta rivestisse carattere di urgenza, valendo tale presupposto a fondare, in base all'art. 1135, ultimo comma, e.e., il diritto dell'amministratore a conseguire dai condomini il rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di mandato.

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