Gestione Affitti

Niente tasse sull’affitto cessato senza notifica

di Massimo Romeo

L’omessa registrazione della risoluzione del contratto non giustifica tout court la ripresa fiscale fondata sulla presunzione di percezione dei canoni di un immobile locato, qualora il contribuente fornisca plurimi elementi comprovanti il non incasso degli stessi e l’effettiva risoluzione del contratto. Così la Ctr Lombardia con la sentenza n. 4312/2021, depositata il 1° dicembre 2021.

La Ctr ha ritenuto che il ricorrente avesse fornito ampia prova documentale della cessazione del contratto di locazione sulla base di plurimi elementi e della documentazione versata in atti: a) la comunicazione del dirigente della società conduttrice circa gli effettivi pagamenti dei canoni fino a tale data; b) la raccomandata della conduttrice con cui comunicava la cessazione del contratto di locazione; c) la comunicazione dell’ultima fattura da parte dei fornitori di luce e gas; d) la dichiarazione di un notaio attestante la vendita dell’immobile oggetto della controversia nel giugno del 2015; e) l’estratto di conto corrente con riportato la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale effettuata nel gennaio 2014.

Tali circostanze, secondo i giudici, attestavano inequivocabilmente che il contratto avesse cessato di produrre effetti giusta recesso ad opera della conduttrice esercitato in conformità al contratto e che il locatore non avesse più percepito i canoni a far data dall’aprile del 2014: a nulla rilevava, ai fini della prova dell’avvenuta cessazione del contratto, l’omessa registrazione della risoluzione dello stesso presso i competenti uffici fiscali al fine dell’assolvimento dell’imposta di registro in misura fissa, posto che, spiega il Collegio, «ferma ed impregiudicata la debenza dell’imposta, ciò che viene in rilievo non è la prova e/o l’opponibilità della data certa dell’avvenuta disdetta del rapporto ma la prova della non percezione dei canoni locativi oltre la data indicata in recesso», prova che gli interpreti hanno considerato ampiamente fornita dal contribuente nella controversia.

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