Fisco

Estese le ipotesi di visto obbligatorio

L’unica deroga riguarda l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia, o tramite il sostituto d’imposta

di L.D.S. e G. Gav.

I professionisti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del Dl 322/1998 (tra cui i revisori legali) e i responsabili dei Caf sono chiamati dal decreto Antifrode a nuovi compiti e responsabilità. Oltre ad un maggior coinvolgimento nell’ambito delle procedure antiriciclaggio (si veda l’articolo nellla pagina), infatti, dal 12 novembre scorso sono chiamati a rilasciare il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta non solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura di spese detraibili al 110%, ma anche nelle seguenti ipotesi:

a) detrazione in dichiarazione di spese ammesse al superbonus;

b) opzione del contribuente per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente a tutte le ipotesi previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio anche se diverse dal superbonus (come ecobonus al 65% o bonus facciate).

L’unica deroga al punto a) riguarda l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia, o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale: in questi casi il visto non viene richiesto.

Va subito rilevato come, allo stato attuale, manchino, per le nuove fattispecie previste dal legislatore, le apposite check list da parte degli organismi di ricerca delle professioni interessate, per cui le verifiche, ove urgenti, saranno operate adattando quelle diffuse per il superbonus (si veda il documento di ricerca Cndcec/Fnc del 19 aprile scorso). E manca anche una decorrenza specifica.

Non si sa essa sia da individuarsi sule spese pagate dal 12 novembre scorso o su tutte le cessioni o sconti in fattura operate dalla medesima data.

Inoltre, se è vero che il compenso per il super bonus del 110% (sia fruito direttamente che tramite le suddette opzioni) è onere detraibile (articolo 119, comma 15, del Dl 34/2020), va rilevato come questa disposizione, letteralmente, si applica solo al superbonus e non al visto di conformità richiesto oggi per le opzioni riferite agli altri bonus edili (articolo 121, comma 1-ter, del Dl 34/2020). Quindi, il contribuente si trova a sostenere un costo secco.

Dalla lettura delle modifiche operate al modello di comunicazione (e al provvedimento 283847 dell’8 agosto 2020), emerge come il soggetto che rilascia il visto sia ora l’unico (assieme all’amministratore di condominio per i lavori alle parti comuni) a poter trasmettere il modello di opzione, anche in caso di cessione delle rate residue di detrazione.

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