Fisco

Super ecobonus: detrazione per il teleriscaldamento ma solo per le spese rimaste a carico

Accesso anche nei casi di allaccio alle reti di riscaldamento, ma solo per le spese al netto dei contributi pubblici.

di Gioacchino Pantoni e Claudio Sabbatini

Accesso al Superbonus anche nei casi di allaccio alle reti di riscaldamento, ma solo per le spese rimaste a carico del contribuente, al netto dei contributi pubblici.
Questo il principio espresso dall' agenzia delle Entrate (consulenza giuridica n. 956-6/2021) in risposta al quesito posto da una federazione che rappresenta anche gestori di impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa legnosa.

L'istante ricorda che, al fine di incentivare il ricorso a fonti energetiche sostenibili, con l'articolo 29, legge 388/2000 il legislatore ha previsto un'agevolazione («Credito d'imposta per il collegamento alle reti di teleriscaldamento»), che riconosce agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento, alimentata con energia geotermica o con biomassa, un contributo una tantum pari a 20,66 euro per ogni Kilowatt di potenza impegnata.

Contributo anticipato
Tale norma agevolativa prevede che il contributo sia trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete. Il meccanismo di applicazione di tale credito d'imposta prevede, quindi, che il gestore della rete di teleriscaldamento anticipi il contributo spettante all'utente che si collega alla rete, scomputandolo dal costo di allaccio e beneficiando di un credito d'imposta di pari importo.

Viene quindi chiesto di sapere se gli importi relativi alle spese di allaccio a «sistemi di teleriscaldamento efficiente», rimasti a carico degli utenti finali, e da questi pagati ai gestori della rete di teleriscaldamento al netto del credito d'imposta beneficino della detrazione del 110% .L'agenzia richiama la norma (articolo 119, comma 1, lettere b) e c), Dl 34/2020), che include tra gli interventi di efficientamento energetico, tanto nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni dell’edificio (lettera b), quanto nel caso in cui riguardino edifici unifamiliari, o singole unità immobiliari «equiparate» (lettera c), anche quelli di «allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102».

La disposizione riguarda, però, solo gli edifici ubicati in Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto 10 luglio 2014, n. 2014/2147 o 28 maggio 2015, n. 2015/2043 (limitazione che esclude gran parte del territorio nazionale).

Riguardo alla possibilità di accedere al Superbonus in relazione a spese ammissibili che siano state rimborsate per effetto di contributi ricevuti, già la circolare 24/E/2020 ha chiarito che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente – come nel caso del credito d'imposta ai sensi della legge 388/2000 - devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione.

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