Condominio

Pretendere dall’amministratore l’invio dei documenti è abuso del diritto

di Francesco Schena

Le comode ma sbagliate abitudini sono dure a morire. Tra queste, quella probabilmente più diffusa e praticata dai condòmini, è quella di inviare via e-mail all'amministratore la richiesta di ricevere copia di una lunga lista di documenti, aspettando, comodamente, a casa.
In altri termini, è convinzione di molti quella di avere il diritto di chiedere all'amministratore che faccia loro da segretario, ricerchi decine e decine di documenti tra i faldoni del condominio, ne faccia copie cartacee o scansioni digitali per poi trasmetterle direttamente al domicilio, allo studio del proprio avvocato o alla casella di posta elettronica del condòmino.
Della stessa natura è la pretesa di ricevere tutti i documenti inerenti l’ordine del giorno unitamente all'avviso di convocazione.
Al contrario, il diritto di accesso alla documentazione è tanto garantito quanto ben regolato dalla normativa vigente. Con la sentenza n. 14268/2018 dell'11 luglio scorso, il Tribunale di Roma, richiamando diverse pronunce della Corte di Cassazione, ha stabilito come un tale atteggiamento costituisca abuso del diritto.
Il Giudice di Roma ricorda come il diritto di essere informati e di prendere visione dei documenti in vista della consapevole partecipazione all'assemblea imponga all'amministratore di approntare un'organizzazione seppur minima che consenta di esercitare tale diritto (Cass. n. 19800/14) ma non deve, l'esercizio di tale diritto, risultare di ostacolo all'attività dell'amministratore stesso, non deve essere contrario ai principi di correttezza e non deve risolversi in un onere economico per il condominio (Cass. n. 19210/11). Onde, se l'amministratore abbia comunicato le modalità per prendere visione dei documenti, grava sui condomini che si professino lesi l'onere di dimostrare che l'amministratore non abbia consentito di esercitare tale facoltà, ovviamente nei limiti sopra indicati. Inoltre, mette conto di evidenziare come l'art. 1130-bis comma 2 cc. preveda che i condomini possono in ogni tempo prendere visione dei giustificativi di spesa ed estrarne copia a proprie spese.”
Nel caso di specie, gli attori avevano più volte avanzato istanza non “di prendere visione per poi estrarne copia” ma di “inviare direttamente le copie preso lo studio del legale incaricato”. A fronte di tali richieste, l'amministratore, ogni volta, aveva prontamente risposto invitando gli attori a prendere visione dei documenti tramite appuntamento presso il suo studio ma gli attori, lungi dal richiedere la fissazione di un incontro, avevano reiterato la richiesta di solo inoltro diretto delle copie, abusando, così del loro diritto.
Detta in altri termini, i condòmini non hanno alcun diritto di pretendere l'inoltro diretto delle copie presso il loro domicilio, né presso lo studio del proprio avvocato e né unitamente all'avviso di convocazione.
Al contrario, l'amministratore rispetta la legge semplicemente dimostrando di essere pronto ad adempiere all'onere di garantire ai condòmini l'accesso al proprio ufficio perché possano prendere visione dei documenti ed eventualmente estrarne copia previo pagamento delle spese.
Francesco Schena

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