Lavori & Tecnologie

Tecnici e proprietari: dieci adempimenti a cantiere chiuso

di Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci

Ristrutturazione: ultimo atto. Quando i lavori sono terminati e l’impresa ha “smontato” il cantiere, inizia la fase di chiusura dell’intervento. Collaudo e contabilità, adempimenti burocratici, Ape e pratiche di detrazione energetica: sono almeno una decina i passaggi di cui tenere conto per mettersi in regola, non rischiare sanzioni e fruire delle opportunità che incentivano chi apporta migliorie al patrimonio immobiliare.

Il percorso cambia, ovviamente, a seconda del tipo di cantiere che si è eseguito: per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni sostanziali sono molti di più gli adempimenti (anche se, dopo il decreto Scia2, l’iter è stato semplificato). Più semplice la conclusione per chi ha eseguito piccoli interventi di manutenzione straordinaria con Cila Mentre nulla o quasi è da comunicare nel caso di manutenzione ordinaria (una semplice tinteggiatura, il rifacimento di un pavimento o anche la posa di un pannello solare, oggi affrontabili in edilizia libera).

Moduli e documenti da consegnare, poi, cambiano anche a seconda del territorio e delle scelte di Comuni e Regioni.

Prima della chiusura

Ciò che tutti devono mettere in conto è un passaggio che spesso viene omesso (magari per ragioni di tempo), ma che è fondamentale:  prima della consegna delle chiavi è meglio eseguire un sopralluogo insieme al progettista che ha diretto i lavori e con l’impresa. Serve a mettere in luce problemi e lavorazioni mancanti, prima che il cantiere venga definitivamente “smontato”.

In questa fase, è bene tracciare un bilancio anche della contabilità. La maggior parte dei contratti sottoscritti fra imprese e committenti prevedono lavorazioni a corpo (cioè a singola lavorazione, con un forfait slegato dalle effettive quantità). Tuttavia, durante il cantiere è facile che sia insorta la necessità di qualche opera aggiuntiva. Che sarà da conteggiare. Obbligatorio, infine, per tutti recuperare i certificati di conformità degli impianti tecnologici della casa. Serviranno non solo per chiedere l’agibilità: ma anche, ad esempio, per affittare a terzi l’immobile o l’edificio costruito o ristrutturato.

Il Comune

La comunicazione di fine lavori è necessaria solo per i grandi cantieri (quelli per cui è stato richiesto un permesso di costruire o una Scia). Tuttavia, anche in caso di manutenzioni straordinarie effettuate con una semplice Cila (comunicazione di inizio attività asseverata) è consigliabile segnalare all’amministrazione competente che il cantiere è concluso.

Dallo scorso anno, con l’entrata in vigore del decreto Scia 2, il certificato di agibilità è andato in pensione e, al suo posto, è arrivata la segnalazione certificata per l’agibilità. Questo passaggio è obbligatorio (e va effettuato entro 15 giorni dalla fine dei lavori) per le nuove costruzioni, per gli interventi di ricostruzione e sopraelevazione, totale o parziale, e per la realizzazione di interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e su tutti gli altri aspetti relativi all’agibilità. La multa per chi non è in regola va da 77 a 464 euro.

La segnalazione deve essere presentata dal soggetto cui è stato rilasciato il permesso di costruire o che ha presentato la Scia, che può essere sia una società sia una persona fisica: va sempre redatto con l’aiuto di un professionista. Alla segnalazione devono essere, inoltre, allegati il certificato di collaudo statico (che, per i piccoli interventi, può essere sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori) e una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa sull’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche. Serve infine la dichiarazione dell’impresa che ha installato gli impianti.

La variazione catastale va effettuata nei confronti dell’agenzia del Territorio, entro 30 giorni e solo se il cantiere ha modificato superficie o destinazione d’uso dei vani .

Infine, un adempimento scatta per chi vuole fruire dei cosiddetti bonus edilizi. In caso di semplice detrazione per le ristrutturazioni al 50% basta ricordarsi di effettuare “bonifici parlanti” e consegnare la documentazione al commercialista. Per il 65% per gli interventi di risparmio energetico, la necessità e il tipo di documenti da inviare all’Enea (entro 90 giorni dalla fine dei lavori) cambiano in base all’intervento: ad esempio, chi installa un cappotto in facciata deve inviare un attestato di qualificazione energetica e una scheda descrittiva dell’intervento e far fare anche l’attestato di prestazione energetica.

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