Condominio

Comodato d’uso gratuito: sì al recesso per mancato pagamento degli oneri condominiali

L’obbligo era stato sottoscritto dal comodatario e non rispettato

di Fabrizio Plagenza

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. La norma di riferimento è l'articolo 1803 del Codice civile. Il comodatario, in forza del contratto di comodato, acquisisce un diritto personale di godimento su cosa altrui.

La richiesta di restituzione
Secondo quanto previsto dall'articolo 1809 del Codice civile, previsto proprio in tema di restituzione dell'immobile oggetto del contratto, «Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata».

Si tratta, dunque, della richiesta di restituzione di un immobile concesso in comodato in ordine quale è stato pattuito un termine. Laddove, invece, al contratto di comodato non sia stato apposto alcun termine di durata, troverà applicazione, invece, l'articolo 1810 Codice civile, a mente del quale, il comodatario è tenuto a restituire la cosa che ha in uso non appena il comodante la richiede.

Una recente pronuncia
Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 12414/2021 pubblicata il 1° settembre 2021 ha deciso una controversia avente ad oggetto la richiesta di restituzione di un immobile concesso in comodato d'uso gratuito. Nello specifico, il Giudice capitolino è stato chiamato ad accertare la legittimità del recesso dal contratto di comodato operato dal comodante, a causa del mancato pagamento degli oneri condominiali, a cui il comodatario era obbligato in forza del contratto stesso.Venendo ai fatti di causa, il proprietario di un immobile sito in condominio, conveniva in giudizio il comodatario, «al fine di accertare e dichiarare la legittimità del recesso del ricorrente dal contratto di comodato gratuito ad uso abitativo concesso in favore della resistente relativo all’immobile sito in Roma», lamentando l’inadempimento del comodatario al pagamento delle spese ordinarie inerenti il condominio e le utenze relative all’immobile ricevuto.

Si costituiva in giudizio la resistente che contestava nel merito la domanda del ricorrente. Il Giudice risolveva, dapprima, alcune questioni preliminari, dichiarando alcune preclusioni a carico della resistente, soprattutto in ordine all'inammissibilità della produzione documentale, a causa della tardiva costituzione in giudizio. Nel merito, emergeva che il comodante, proprietario dell'immobile, avesse provveduto all’allegazione della documentazione a fondamento della propria domanda, consistente nel contratto di comodato ad uso gratuito in forza del quale la resistente si impegnava a sostenere l’importo relativo alle sole spese condominiali pena la risoluzione del contratto stipulato.

La prova dell’inadempimento
Dunque, il ricorrente forniva il titolo da cui nascevano gli obblighi nascenti in capo al comodatario e da questi disattesi, con ciò maturando l'inadempimento contrattuale. A nulla valeva il tentativo, operato dal comodatario, di far emergere una simulazione contrattuale, nel senso che il contratto di comodato doveva qualificarsi, in realtà, quale contratto di locazione, a suo dire realmente voluto. Il comodatario, infatti, non forniva alcuna prova in tal senso.

Alla luce di quanto emerso in giudizio, nel richiamare quindi le disposizioni previste in materia di comodato, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda del ricorrente, dichiarando risolto il contratto di comodato intercorso tra le parti per il grave inadempimento della comodataria e, per l'effetto, condannava quest'ultima all’immediato rilascio dell'immobile oggetto del giudizio.

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