Condominio

Si può trasformare un pezzo di terrazzo se continua a funzionare da copertura

di Paolo Accoti

È legittima la trasformazione di una porzione di terrazzo se non è alterata la sua funzione di copertura.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, anche apportando a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa (art. 1102 Cc).
In linea con la tendenza dei giudici, in linea di massima, il limite all'utilizzo della cosa comune imposto dal richiamato art. 1102 Cc e consistente nel divieto di alterare la destinazione del bene, non deve essere inteso quale immodificabilità della cosa nella sua entità materiale, dovendosi valutare, caso per caso, la funzione di detto bene e, conseguentemente, la sua concreta alterazione.
Con specifico riferimento al tetto condominiale, chiarito che lo stesso svolge la funzione primaria di copertura dello stabile, non sempre può ritenersi tout court che la trasformazione di una porzione dello stesso in terrazzo ad uso esclusivo del condomino possa sempre rappresentare un'opera illegittima, dovendosi, al contrario, valutare in concreto se la destinazione di copertura sia stata effettivamente alterata.
Tanto perché vanno sempre contemperate le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione con quelli di ogni singolo condomino, pertanto, il “pari uso” a cui fa riferimento l'art. 1102 Cc, deve essere inteso nel senso che l'utilizzo più intenso e particolare del bene comune dovrà ritenersi legittimo tutte le volte che risulterà sensato presumere che gli altri partecipanti non subiranno alcuna limitazione al godimento del bene.
Ecco che allora, anche in un'ottica di valorizzazione della proprietà privata, ove gli altri partecipanti al condominio dovessero ritenere illegittima la modifica, avranno l'onere di dimostrare che effettivamente l'utilizzo più intenso del bene comune impedisce il concomitante utilizzo dello stesso da parte degli altri condòmini.
Questi i principi dettati dal Tribunale di Catania, con la sentenza pubblicata in data 11 Dicembre 2018.
Alcuni condòmini convenivano in giudizio il condomino proprietario dell'ultimo piano per avere lo stesso, a loro dire, illegittimamente modificato parte del tetto di copertura di proprietà condominiale in terrazza a livello ad uso esclusivo.
Chiedevano, pertanto, il ripristino dello stato dei luoghi e la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio il condomino convenuto chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, l'accertamento in merito alla legittimità dell'opera di trasformazione del tetto, siccome di sua proprietà esclusiva, con condanna al risarcimento del danno da responsabilità aggravata.
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio il Tribunale di Catania rigettava la domanda attorea, ritenendola infondata.
A sostegno dell'anzidetta decisione riferisce che «in linea di fatto deve dirsi che - conformemente a quanto stabilito dai giudici di legittimità - in linea di diritto non può ritenersi che il limite all'uso della cosa comune posto dall'art. 1102 c.c. (divieto di alterarne la destinazione) debba essere inteso nel senso della immodificabilità della cosa nella sua consistenza materiale. Infatti la complessa destinazione del bene comune va valutata in relazione alla funzione di esso. Pertanto, posto che il tetto ha certamente la funzione di copertura dello stabile, non sempre può dirsi che una porzione di esso trasformata in terrazzo ad uso esclusivo del condomino (che così trae da esso un uso più intenso) costituisca sempre un'opera illegittima. Al contrario bisognerà valutare in concreto e considerando il bene nel suo complesso, se la destinazione a copertura sia stata alterata».
A tal proposito ricorda come «i rapporti condominiali sono informati a un principio di solidarietà che richiede un costante equilibrio tra esigenze e interessi di tutti i partecipanti alla comunione. In tale ottica quindi per “pari uso” occorre intendere anche il prevedibile uso che gli altri partecipanti alla comunione potranno fare, con la conseguenza che l'uso più intenso e particolare del bene comune ad opera di un singolo non potrà essere impedito e sarà da ritenersi lecito ogni volta che sarà ragionevole prevedere che gli altri partecipanti non subiranno alcun limite al godimento del bene».
Pertanto, nell'ottica di «…valorizzare la proprietà del singolo … il condomino che si oppone alla modifica ha l'onere di dimostrare che in concreto l'opera che trasforma la parte comune a vantaggio del singolo è idonea a impedire agli altri condomini la possibilità di usare il bene comune».
Nel caso concreto, tuttavia, nessuna prova in tal senso è stata fornita dagli attori, anzi, dalla CTU è emerso che la funzione di copertura e di protezione, in massima parte, è stata comunque garantita anche dopo la trasformazione di parte del tetto, conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.

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