Condominio

Green pass per le assemblee di condominio? Non secondo Confedilizia ed Anapic

Non sono riunioni di lavoro, pertanto vanno svolte solo con le dovute cautele ma senza alcun obbligo di esibizione del certificato

di Annarita D’Ambrosio

Assemblee di condominio con obbligo di green pass per validare la riunione? Il testo del Dl del 16 settembre 2021 che ha introdotto l’obbligo sui luoghi di lavoro ancora non è disponibile, ma una sintesi possiamo provare a farla noi: secondo quanto prevede la bozza dell’articolo 3 del citato decreto, «dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 2». Dunque per due mesi e mezzo riunioni condominiali con obbligo di green pass?

I tanti dubbi
Non è chiaro, sembrerebbe esistere l’obbligo per l'amministratore, i collaboratori del suo studio ed i dipendenti del condominio a partire dal custode, ma nella vita condominiale certo non è facile stabilire a chi spetti ad esempio la verifica del possesso della certificazione in capo all’amministratore stesso. Controlli a carico dei condòmini? E questi ultimi? Le assemblee convocate dopo il prolungato e forzato stop pandemico sono obbligatoriamente riservate ai possessori di green pass? Ci riserviamo di approfondire il tema, quando ulteriori elementi ci saranno forniti dalla lettura del testo definito del decreto, ma dobbiamo anticiparvi che le associazioni di categoria ritengono non necessario il green pass per partecipare alle riunioni condominiali.

L’opinione di Confedilizia e Anapic: niente green pass
Confedilizia e Anapic concordano nel ritenere che non ci sia obbligo di green pass. La prima ha rivolto un'interrogazione al ministero della Salute e la risposta è stata negativa. L'amministratore né può, né deve richiedere il certificato. Obbligati ad essere muniti di green pass sono solo i componenti le assemblee che si tengono in centri culturali, centri sociali e ricreativi, ma in questi ultimi casi a dover verificare il possesso del green pass dei partecipanti non sarà l'amministratore ma direttamente, all'ingresso, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività. Il ministero dell'Interno ha chiarito, con una circolare del 10 agosto 2021, che mentre la verifica del green pass ricorre in ogni caso a carico dei soggetti titolari o gestori, quella dell'accertamento dell'identità dei partecipanti ha natura discrezionale e si rende comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. C’è da considerare però che l’amministratore in genere conosce i condòmini, dunque gli abusi sull'identità sono in ambito condominiale meno frequenti.

Concorda come detto Anapic. L’articolo 3, Dl 105/2021 - scrive la presidente Lucia Rizzi, «non prevede le attività inerenti le assemblee condominiali. ll Garante della privacy, con il parere del 9 giugno 2021, ha ricordato, con riferimento anche alle assemblee condominiali che solo una norma di rango primario potrebbe prevedere l’uso del green pass per la partecipazioni ad esse. Questo perchè la presenza alle assemblee condominiali è un’estrinsecazione di una modalità di svolgimento di rapporti giuridici, nel caso concreto facenti capo alla manifestazione dei diritti e dei doveri del condomino in ragione dell’esercizio del diritto di cui si dispone verso l’immobile facente parte del contesto condominiale».

Conclusioni
Insomma la riunione di condominio non è una riunione di lavoro, e neppure nasce da un rapporto di lavoro. Tema da approfondire comunque, come detto, in attesa di delucidazioni da parte del legislatore, che non può non tenere conto di un’attività come quella condominiale che non si è mai fermata e che i lavori del superbonus anzi hanno in prospettiva accelerato con la necessità di predisporre più di una riunione dei condòmini per l’approvazione dei lavori nell’edificio.

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