Condominio

Condominio ed assicurazione : cosa succede in caso di comportamenti gravemente colposi dell’assicurato

Se nella polizza non ci sono clausole limitative della responsabilità per fatti colposi dell'assicurato l'associazione deve risarcire il danno

di Fabrizio Plagenza

Con la sentenza 365 pubblicata il 10 febbraio 2022, il Tribunale di Firenze, in merito ad un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante da infiltrazioni d'acqua, si è pronunciato anche in ordine all'operatività della pòlizza assicurativa stipulata dal condominio per i danni a terzi. La causa aveva già visto espletato un accertamento tecnico preventivo ma il giudizio di merito si era reso necessario stante il mancato ristoro dei danni. Il condominio, convenuto in giudizio dal proprietario danneggiato, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa con cui aveva stipulato la polizza.

I danni prodotti da cattiva manutenzione
L'assicurazione, nel costituirsi in giudizio, contestava la domanda di manleva per effetto dell'inoperatività della polizza assicurativa, «in quanto le infiltrazioni di acqua conseguenti a tale sinistro non sono riconducibili ad una rottura accidentale delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento, ma alla loro vetustà e più in generale al cattivo stato di manutenzione e conservazione dell'intero impianto di riscaldamento condominiale». Emergeva che l'amministratore aveva ritualmente denunciato il sinistro determinato dalla rottura della tubazione dell'impianto di riscaldamento, con ciò ottemperando al suo obbligo di denuncia all'assicurazione.

Da risarcire i fatti colposi
La compagnia, tuttavia, eccepiva la non accidentalità del fatto derivante dall'omessa manutenzione dell'impianto condominiale e, pertanto, negando l'operatività della polizza, negava il risarcimento del danno. Il Giudice toscano, tuttavia, non rilevava alcuna clausola contrattuale che limitasse l'operatività della polizza e motivava la sua pronuncia sulle seguenti considerazioni.È stato affermato in giurisprudenza che «se nella polizza non sono state introdotte clausole limitative della responsabilità per fatti colposi dell'assicurato la garanzia permane».

L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali dovuti a caso fortuito o forza maggiore dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa; pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa «ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato nella specie per il difetto di manutenzione di una tubazione idrica condominiale, con la sola eccezione delle condotte dolose» ( tra le altre Cassazione 20305/2019; nello stesso senso anche Cassazione 20070/2017; Cassazione 4799/2013; Cassazione 7766/2010).

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