Condominio

Il trustee proprietario dell’ immobile in condominio è tenuto al versamento delle spese condominiali

È l'unico soggetto di riferimento nei rapporti coi terzi, non quale legale rappresentante del trust ma come colui che dispone del diritto

di Selene Pascasi

Il trustee, qualora sia proprietario di un immobile sito in un condominio, è tenuto in proprio alle obbligazioni nascenti da tale situazione e, dunque, alle spese condominiali, a prescindere dal titolo di acquisto di tale proprietà. Lo afferma la Corte di appello di Milano con sentenza 3558 del 13 dicembre 2021.

I fatti
Muove il caso una Srl, impugnando una deliberazione assembleare che si era espressa sulle spese condominiali. In sintesi, il Tribunale aveva bocciato l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo con cui, su istanza del condominio, le si pretendevano circa 6 mila euro per spese condominiali arretrate. Secondo la Srl, gli immobili cui si riferivano le spese erano conferiti in un trust liquidatorio ma, senza la spendita della formale qualifica di trustee della debitrice, non era legittimata passivamente. E, comunque, quelle spese non erano documentate.

Tesi respinta dal giudice per diversi motivi: l'omessa indicazione della qualifica di trustee in capo al destinatario dell'ingiunzione non era motivo di nullità, essendo l'opponente il trustee nominato nell'atto dai proprietari dei beni a cui gli oneri condominiali si riferivano; l'atto era stato notificato presso la sede del trustee che era anche sede del trust; il decreto si riferiva ad oneri condominiali relativi ad unità immobiliari conferite dal trust e di sua proprietà, circostanza ben nota al trustee, essendo stata dichiarata nell'atto istitutivo con impossibilità di confusione rispetto al patrimonio personale. Peraltro, nel merito, il Tribunale osservava che la quantificazione e la ripartizione delle somme addebitate a ciascun condomino a titolo di oneri rientra nel potere decisionale dell'assemblea (di cui fa parte il proprietario dei beni conferiti nel trust) perciò ogni eventuale contestazione richiedeva una specifica impugnativa delle rispettive delibere.

La mancata impugnazione della delibera
Impugnativa che, nella vicenda, non era stata proposta con conseguente definitività dei consuntivi posti a fondamento del decreto. Di qui, la decisione di portare la questione in appello per errore nell'identificazione del debitore, errore di diritto nella distinzione tra beni del trust e beni personali del trustee e sulla nozione di beni posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per fini specifici. Difesa respinta. Era stata la stessa appellante a dichiarare di non mettere in discussione il principio di diritto secondo cui il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti coi terzi, non quale legale rappresentante di un soggetto (che non esiste) ma come soggetto che dispone del diritto (Cassazione 3128/20).

Conclusioni
Principio correttamente applicato dal Tribunale nel ritenere il trustee tenuto in proprio, quale proprietario dell'immobile sito nel condominio, alle obbligazioni nascenti da tale situazione di diritto indipendentemente dal titolo di acquisto di tale proprietà. Difatti, la disciplina del trust comporta la responsabilità patrimoniale del trustee nei confronti del terzo creditore per le obbligazioni nascenti dalla proprietà dei beni conferiti nel trust, fatto salvo il diritto del trustee di rivalersi sul trust, nel rapporto interno con il conferente. Sussisteva, allora, il suo obbligo di rispondere in proprio, con i propri beni – diversi e ulteriori da quelli conferiti in via fiduciaria da terzi – per le obbligazioni nascenti dal trust. Ecco che, infondate anche le altre doglianze circa i lamentati errori di diritto, la Corte milanese non poteva che respingere l'appello.

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