Condominio

L’amministratore chiede le spese al solo coniuge proprietario di casa

Deve quindi escludersi un’azione diretta del condominio nei confronti dell’ex coniuge o del convivente assegnatario

di Roberto Rizzo

L’amministratore di condomìnio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione delle parti comuni e per l’erogazione dei servizi solo da ciascun condòmino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare.

Deve quindi escludersi un’azione diretta del condominio nei confronti dell’ex coniuge, o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare già adibita a casa familiare, configurandosi il diritto di quest’ultimo sull’abitazione stessa come un diritto personale di godimento sui generis. Questo il principio di diritto sancito dall’ ordinanza 16613 del 23 maggio 2022 , che ha confermato la sentenza 2641/2021 emessa dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice d’appello.

Diritto di godimento
Il giudice di secondo grado affermava infatti che l’ex coniuge/assegnatario della casa familiare, acquista un semplice diritto di godimento sul bene, che non solo impedisce l’applicabilità dell’ultimo comma dell’articolo 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, ma si rivela del tutto inidoneo a far gravare sull’assegnatario medesimo l’obbligo di pagamento delle spese condominiali.

Inoltre, per il Tribunale, il principio per cui le spese condominiali concernenti l’ex residenza coniugale, oggetto di provvedimento di assegnazione, restano a carico dell’assegnatario, rileva solo nei rapporti interni tra i coniugi, senza acquisire alcuna efficacia nei confronti del condominio.

Riscossione solo dai condòmini
La Cassazione sposa integralmente l’orientamento espresso dal giudice d’appello e afferma che l’amministratore del condominio può riscuotere i contributi per la manutenzione delle cose comuni, direttamente e unicamente da ciascun condomino. Resta, al contrario, esclusa l’azione diretta nei confronti del conduttore/assegnatario della singola unità immobiliare ( Cassazione, sentenza 27162/18 ).

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