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Quando l’inquilino installa videocamere di sorveglianza che danno su parti comuni

L'affittuaria di un piano commerciale condominiale presso il quale ha uno studio di consulenza, può installare senza autorizzazione assembleare delle telecamere di videosorveglianza che danno sul portico condominiale dove ci sono altre attività commerciali e gli accessi ai portoni condominiali?

di Carlo Pikler

La domanda

L'affittuaria di un piano commerciale condominiale presso il quale ha uno studio di consulenza, può installare senza autorizzazione assembleare delle telecamere di videosorveglianza che danno sul portico condominiale dove ci sono altre attività commerciali e gli accessi ai portoni condominiali?

A cura di Smart24 Condominio

Il quesito tocca aspetti che, in un periodo di tempo relativamente breve, hanno visto susseguirsi interventi del Garante per la protezione dei dati personali (nazionale ed europeo) attraverso Linee Guida e FAQ, nonché provvedimenti/ingiunzioni, e che hanno anche visto l'intervento della giurisprudenza di merito.Pronunce e provvedimenti che sembrano vedere contrapposti Garante e Giudici di merito in due linee di pensiero apparentemente contrapposte ma che, analizzandoli bene, possono invece considerarsi avere dei punti di contatto.

Andiamo con ordine al fine di riscontrare il quesito posto attraverso un'analisi oggettiva che consenta di agire evitando rischi.Da un lato, analizzando le FAQ del Garante privacy sulla videosorveglianza, predisposte soltanto il 3/12/2020, doc web 9496574 e rinvenibile sul sito dell'Authority all'indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9496574 al quesito n. 10 l'Authority andava a trattare nel pieno la questione ponendo la seguente domanda: “L'installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata?”La risposta fornita dal Garante era: “Sì. Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.”

Il concetto espresso in maniera diretta dalle FAQ si evince dall'intera impostazione delle Linee Guida 3/2019 sulla videosorveglianza pubblicate dall'E.D.P.B. nel gennaio 2020.Sulla stessa linea di pensiero, lo stesso Garante ha emesso una recente ordinanza-ingiunzione, iscritta nel Registro dei Provvedimenti al n. 20 del 27 Gennaio 2022 doc. web 9746047 rinvenibile sul sito del Garante stesso all'indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9746047 . Nel provvedimento viene sanzionato il titolare del trattamento dell'impianto di videosorveglianza perché questi non aveva rispettato due fondamentali presupposti di liceità di un impianto di videosorveglianza: l'informativa e l'angolo di visuale delle telecamere. Nel provvedimento si legge che la videosorveglianza può istallarsi solo laddove sussista la necessità dell'installazione stessa al fine di proteggere l'interesse legittimo di un titolare che: “si arresta ai confini delle aree di propria pertinenza. Anche nei casi in cui si renda necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell'area di pertinenza, il titolare del trattamento deve comunque mettere in atto misure idonee a evitare che il sistema di videosorveglianza raccolga dati anche oltre le aree di pertinenza, eventualmente oscurando tali aree (vedi in proposito Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 27)”.Spetta al titolare, secondo il Garante, valutare la liceità del trattamento e informare gli interessati della presenza delle telecamere, mediante l'apposizione di idonei cartelli recanti l'informativa, da cui risulti l'indicazione del titolare e delle finalità del trattamento.

L'Autorità completa il ragionamento andando a specificare che: “Il trattamento deve inoltre essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti per la tutela dell'interesse legittimo del titolare del trattamento (spazi pubblici, altri esercizi commerciali o edifici pubblici estranei rispetto alle attività del titolare, ecc.).”Nonostante questa linea tracciata dal Garante, netta e univoca, recentemente, nel mese di febbraio, una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania, Sez. II del 15/02/2022 sembra voler capovolgere l'assunto l'orientamento. In particolare, secondo la Corte di merito, l'istallazione delle telecamere da parte di privati su aree condominiali “non costituisca violazione di un diritto fondamentale dei condomini in quanto si tratta di riprese che insistono su luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615 bis c.p.”.

Questo specifico passaggio porta sicuramente a dubbi in quanto non necessariamente si deve considerare legittimo un trattamento solamente perché non è penalmente rilevante. Sussistono infatti una moltitudine di trattamenti che devono considerarsi contrari alla legge senza che questi comportino necessariamente il perpetrarsi di reati.Invece, pienamente meritevole di tutela e di attenzione è il passaggio secondo il quale la Corte di appello fa derivare la positiva valutazione sulla liceità del trattamento quando questo possa considerarsi “necessario per la tutela dell'incolumità fisica personale e famigliare, purché non violi, nell'ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi tutela costituzionale, il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.”La Corte catanese, per giustificare la decisione, prende a riferimento la sentenza dell’11/12/2019 n.708 con cui la Corte di Giustizia UE sez. III, ha precisato che possono esservi disposizioni nazionali che autorizzino la messa in opera di un sistema di videosorveglianza (e quindi superino la liceità di portare la questione in sede assembleare), “quando si vuole garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso di altri, qualora il trattamento di dati personali avvenga attraverso la dimostrazione di un legittimo interesse preminente rispetto ai diritti e alle libertà fondamentali di terzi soggetti, aspetto questo la cui verifica incombe al giudice di merito”.

Insomma, esaminando il provvedimento della Corte d'Appello catanese, per evitare il rischio di sanzioni derivanti da provvedimenti del Garante come quello di gennaio, occorre dimostrare l'esistenza di un legittimo interesse esaminando l'intero contesto nel quale andranno installate le telecamere.Da ciò, quindi, la considerazione che il titolare del trattamento dati, che nel caso in specie è l'affittuario del locale commerciale che ha installato l'impianto, dovrà apporre la dovuta cartellonistica ai sensi dell'art. 5 GDPR e dovrà effettuare la valutazione dei rischi sul legittimo interesse fornendo idonea prova documentale in tal senso, evidenziando il motivo in base al quale si siano valutati preminenti gli interessi personali a video riprendere un'area di non diretta pertinenza rispetto al diritto del terzo a non essere inquadrato.L'amministratore di condominio ovvero l'interessato che subisca il trattamento, potrà dal canto suo effettuare una richiesta di accesso ex art. 15 GDPR, al fine di verificare le finalità e le modalità di trattamento, andando in tal modo a comprendere la base giuridica che eventualmente legittima l'installazione della telecamera e, se la si ritiene non sufficientemente congrua, ci si potrà opporre al trattamento stesso, chiedendo, se del caso, la rimozione dell'impianto e anche l'eventuale risarcimento del danno o l'intervento del Garante affinchè irroghi una sanzione per illecito trattamento. La situazione, quindi, va risolta caso per caso, analizzando attentamente le singole posizioni e le valutazioni che sostengono la base giuridica che supporta l'installazione dell'impianto (sempre se queste vi sia).La valutazione sul punto ha anche un innegabile carattere di soggettività e, in caso di contestazione, sarà il giudice di merito a decidere, con ampio spazio di incertezza in merito all'orientamento che questi potrà considerare prevalente.

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