Condominio

Il distacco dal riscaldamento centralizzato non esonera da manutenzione e consumo involontario

Per quest’ultimo si intende quello indipendente dall’azione dell’utente quindi le dispersioni di calore della rete ed i consumi relativi alle parti comuni

di Rosario Dolce

Il condominio che si distacca dall'impianto di riscaldamento concorre al pagamento delle spese di manutenzione dell'impianto, nonché quelle correlate al cosiddetto consumo involontario. Lo dice il Tribunale di Venezia con sentenza 1506 del 27 luglio 2021.

La vicenda
Un condòmino veneziano impugnava la delibera assembleare con cui si approvava la ripartizione delle spese inerenti la gestione dell'impianto di riscaldamento, estendendone una quota anche in capo all'unità immobiliare di proprietà della medesima, ancorché lo stesso qualche anno addietro si fosse avvalso, dietro apposita delibera, della facoltà del distacco prefissata dall'articolo 1118, ultimo comma, Codice civile.Quest'ultima norma riconosce, in particolare, la possibilità ad ogni condomino di rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della propria unità immobiliare dall'impianto termico comune, purché il suo distacco non comporti un notevole squilibrio di funzionamento dell'impianto, né tantomeno un aggravio di spesa per gli altri condòmini.

Le spese da condividere
La sentenza in commento prova a comporre il difficile equilibrio sussistente tra gli effetti dell'esercizio di tale diritto, da una parte, e il mantenimento dell'impianto comune di natura condominiale, dall'altra parte.Ora, il giudice lagunare - rimanendo in scia all'orientamento di maggioranza – riferisce che quando alcuni condòmini non siano collegati all’impianto termico e di produzione dell’acqua calda, ciò non vale ad escludere il loro obbligo di partecipare, quali comproprietari dell’impianto e potenziali fruitori, alle spese di manutenzione dello stesso (Tribunale di Genova, sentenza 221/2021).

Definizione di consumi involontari
Il condomino che rinuncia all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento è tenuto a pagare, inoltre, il cosiddetto consumo involontario, essendo peraltro ben possibile che una quota dei consumi venga addebitata in misura fissa.Per argomentare tale tesi è stata illustrata la circostanza per la quale: mentre i consumi volontari, addebitati a quota variabile, sono quelli dovuti all’azione volontaria dell’utente e vanno ripartiti in base ai consumi effettivi, i consumi involontari, addebitati a quota fissa, sono quelli indipendenti dall’azione dell’utente e, cioè, legati principalmente alle dispersioni di calore della rete di distribuzione, ai consumi relativi alle parti comuni ed ai costi per la manutenzione e gestione dell’impianto (tra le tante Tribunale Roma, numero 8/2019; Tribunale Roma 4652/2020; Tribunale Savona 502/2018).

In conclusione, mentre il condòmino rinunciante è esonerato, in applicazione del principio contenuto nell’articolo 1123, 2º comma, Codice civile dal dover sostenere le spese (relative al combustibile) per l’uso del servizio centralizzato ove non ne tragga alcun godimento, questi è invece, obbligato (stante l’inderogabilità, ex articolo 1138, ultimo comma, della disposizione di cui all’articolo 1118,2º comma, Codice civile), a sostenere le spese di conservazione e manutenzione dell’impianto comune di riscaldamento centralizzato nonché quelle del citato consumo involontario.

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