Condominio

Impianto di riscaldamento centralizzato: nulla la clausola del regolamento che vieta il distacco

Anche se è contenuta in un regolamento di tipo contrattuale

di Giovanni Iaria

La clausola contenuta nel regolamento condominiale che vieta ai singoli condòmini di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato è nulla. Di conseguenza, è illegittima la delibera assembleare che pone le spese di consumo a carico del condòmino che rinuncia all'uso dell'impianto. Lo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza 8553/2022, pubblicata il 16 marzo 2022.

I fatti
La vertenza prende le mosse dal giudizio promosso da un condòmino il quale impugnava la delibera assembleare che aveva approvato i rendiconti relativi anche al servizio del riscaldamento. Il condòmino ne deduceva l'illegittimità, sostenendo di non essere tenuto a concorrere alle spese di consumo e di uso dell'impianto in quanto regolarmente distaccatosi da molti anni.Il condominio si difendeva ritenendo legittima la delibera in quanto il regolamento condominiale obbligava i condòmini distaccatisi alla partecipazione delle spese necessarie per le parti comuni e all'utilizzazione del servizio di riscaldamento, vietando l'esonero del relativo pagamento anche nel caso di rinuncia. Le lamentele del condòmino venivano rigettate dal Tribunale.

Le pronunce di merito e quella della Suprema corte
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di appello, la quale riteneva coerente con quanto previsto dal regolamento condominiale di natura contrattuale il criterio di ripartizione delle spese adottato dall'assemblea con la delibera impugnata.Nonostante le due sconfitte, il condòmino non si dava per vinto ed investiva della questione la Cassazione che gli dava ragione, rinviando la causa alla Corte di appello di provenienza. Gli ermellini nel decidere affermavano il principio di diritto secondo il quale è nulla, per violazione del diritto individuale del condòmino sulla cosa comune, la clausola contenuta nel regolamento condominiale che vieta in radice al condòmino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento centralizzato e di procedere al distacco delle diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, anche se dal distacco non derivi alcun notevole squilibrio di funzionamento né un aggravio di spesa per gli altri partecipanti.

Il contrasto con la previsione del Codice
Di conseguenza è nulla la delibera che, in virtù del divieto contenuto nel regolamento condominiale, ripartisce le spese ponendole anche a carico del condomino distaccatosi. La clausola contenuta nel regolamento condominale seppur contrattuale che dispone il generale divieto di distacco dall'impianto centralizzato, si pone in aperto contrasto con la previsione di cui al quarto comma dell'articolo 1118 del Codice civile, nonché dell'articolo 26, comma 5 della legge 10 del 1991 e 9, comma 5 del decreto legislativo 102 del 2014 che mirano a tutelare interessi sovraordinati, quali l'uso nazionale delle risorse energetiche ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale. (Cassazione 28051 del 2 novembre 2018).

In sede di rinvio, la Corte di Appello confermava la decisione di secondo grado e la questione veniva nuovamente sottoposta all'esame della Cassazione che con la sentenza in commento che dava nuovamente ragione al condòmino impugnante osservando che il giudice di merito avrebbe dovuto conformarsi alla decisione emessa dai giudici di legittimità limitandosi a dichiarare la nullità e a pronunciare l'illegittimità delle delibere con le quali l'assemblea condominiale aveva posto a carico del condòmino le spese d'uso dell'impianto.

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