Condominio

Privacy e telecamere nelle aree di non esclusiva pertinenza, interviene il Garante

Si chiarisce che la videosorveglianza può istallarsi solo se sussista la necessità di proteggere l'interesse legittimo di un titolare

di Carlo Pikler – Centro studi Privacy and Legal Advice

Si susseguono pronunce dei giudici di merito e provvedimenti del garante in relazione alla tematica della videosorveglianza, in quanto una recente ordinanza-ingiunzione, iscritta nel Registro dei provvedimenti al numero 20 del 27 Gennaio 2022, documento web 9746047 rinvenibile sul sito del Garante. Nel provvedimento viene sanzionato il titolare del trattamento dell'impianto di videosorveglianza perché questi non aveva rispettato due fondamentali presupposti di liceità di un impianto di videosorveglianza: l'informativa e l'angolo di visuale delle telecamere.

L’avvertimento obbligatorio
Nel provvedimento si legge che laddove le immagini possano riprendere persone fisiche il trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell'articolo 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che «gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata».È ormai pacifico sul punto che le informazioni più importanti devono essere sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello).

Il cartello (primo livello) dovrebbe essere posizionato in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente che sta entrando in un'area videosorvegliata, deve essere visibile anche di notte e dovrebbe apporsi approssimativamente all'altezza degli occhi, «per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario».

La tutela di un interesse legittimo
Il punto davvero interessante del provvedimento sanzionatorio lo si rinviene nella parte in cui specifica che la videosorveglianza può istallarsi solo laddove sussista la necessità dell'installazione stessa al fine di proteggere l'interesse legittimo di un titolare che: «si arresta ai confini delle aree di propria pertinenza. Anche nei casi in cui si renda necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell'area di pertinenza, il titolare del trattamento deve comunque mettere in atto misure idonee a evitare che il sistema di videosorveglianza raccolga dati anche oltre le aree di pertinenza, eventualmente oscurando tali aree (vedi in proposito Linee Guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 27)».

Spetta al titolare del trattamento, secondo l'Authority, valutare la liceità dello stesso e informare gli interessati della presenza delle telecamere, mediante l'apposizione di idonei cartelli recanti l'informativa, da cui risulti l'indicazione del titolare e delle finalità del trattamento.Completa il ragionamento il Garante andando a specificare che: «Il trattamento deve inoltre essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti per la tutela dell'interesse legittimo del titolare del trattamento (spazi pubblici, altri esercizi commerciali o edifici pubblici estranei rispetto alle attività del titolare, ecc.)».

La pronuncia di Catania
Come si può conciliare questo provvedimento rispetto all'appena successiva sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, sezione II del 15 febbraio 2022 secondo la quale, all'opposto, l'istallazione delle telecamere da parte di privati su aree condominiali «non costituisca violazione di un diritto fondamentale dei condòmini in quanto si tratta di riprese che insistono su luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'articolo 615 bis Codice penale». Secondo la Corte catanese il trattamento dei dati derivante dall'installazione di telecamera di videosorveglianza può considerarsi «proporzionata a quanto necessario per la tutela dell'incolumità fisica personale e famigliare, purché non violi, nell'ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi tutela costituzionale, il diritto alla riservatezza di soggetti terzi».

Da ciò, quindi, la considerazione di liceità dell'installazione su aree condominiali quando si vuole garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso di altri, se il trattamento di dati personali avvenga attraverso la dimostrazione di un legittimo interesse preminente rispetto ai diritti e alle libertà fondamentali di terzi soggetti, aspetto questo la cui verifica incombe al giudice di merito.

Conclusioni
Se si vuole quindi far conciliare i due provvedimenti in apparenza opposti, evitando da una parte di incorrere in sanzioni da parte dell'autorità Garante e dall'altro i rischi di azioni risarcitorie, appare necessario che l'interessato, sia questi persona fisica o anche condominio o chiunque voglia installare un impianto di videosorveglianza, dimostri, fornendo idonea prova documentale in tal senso, di aver effettuato una corretta valutazione dei rischi che evidenzi il motivo in base al quale si siano valutati preminenti gli interessi personali a videoriprendere un'area di non diretta pertinenza rispetto al diritto del terzo a non essere inquadrato.Accountability, dunque, ancora una volta è sinonimo di valutazione dei rischi, da effettuarsi in modo attento e ponderato, tenendo sempre a mente il principio di minimizzazione del trattamento del dato rispetto alla finalità che si intende perseguire.

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