Oltre al responsabile dell’abuso, l’ordine di demolizione riguarda anche il proprietario dell’area in cui l’opera è stata realizzata, salva la prova liberatoria. Sanzionabile anche il nudo proprietario. In caso di inottemperanza, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto al patrimonio del Comune.
L’obbligo di rimuove l’opera abusiva grava non solo sul responsabile dell’abuso ma anche sul proprietario dell’area al quale il provvedimento ripristinatorio deve essere rivolto, a prescindere da qualunque accertamento relativo alla sua colpevolezza.
Tale principio di diritto, più volte ribadito in giurisprudenza, si ricava dall’art. 31, comma 2, del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico Edilizia), che espressamente dispone: “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata...
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