Gestione Affitti

Affitti, remissione in bonis per la revoca della cedolare secca

di Luciano De Vico

La remissione in bonis è applicabile anche alla comunicazione tardiva della revoca della cedolare secca, come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello 530/2022.

Il caso esaminato riguarda un contribuente che, in relazione a un contratto di locazione abitativa con durata dal 1° dicembre 2020 al 1° dicembre 2023 assoggettato a cedolare, ha comunicato al conduttore la revoca dell’opzione a partire dal 1° dicembre 2021, ma ha dimenticato di trasmetterla alle entrate, senza quindi versare l’imposta di registro, e intende ora sanare l’omissione avvalendosi della remissione in bonis.

Si ricorda che l’istituto della remissione in bonis, introdotto dall’articolo 2 del decreto legge 16/2012, consente al contribuente di accedere a benefici fiscali o a regimi opzionali la cui applicazione risulta subordinata alla preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti se, oltre ad avere i requisiti richiesti dalla norma di riferimento, esegue l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versa la sanzione minima prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 471/1997, attualmente pari a 250 euro, senza possibilità di compensazione.

Nonostante il caso prospettato dall’istante non sia propriamente riconducibile alla fattispecie, poiché non riguarda la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi opzionali, l’agenzia delle Entrate ha ugualmente ritenuto applicabile la remissione in bonis «per motivi di equità e trasparenza che caratterizzano i rapporti con l’Amministrazione finanziaria».

Al fine di perfezionare la revoca, quindi, il contribuente dovrà inviare l’apposito modello Rli entro il 30 novembre 2022 (scadenza del termine per presentare il modello Redditi 2022), versare 250 euro (codice tributo «8114») senza possibilità di compensazione per la remissione in bonis e versare l’imposta di registro dovuta maggiorata delle sanzioni e degli interessi avvalendosi del ravvedimento operoso. Nella dichiarazione dei redditi in corso di presentazione, inoltre, il canone di locazione dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

È indispensabile, infine, che il contribuente abbia adottato un comportamento coerente con la scelta operata e quindi, nel caso specifico, abbia tempestivamente comunicato al conduttore la propria decisione di revocare l’opzione per la cedolare e non abbia corrisposto l’imposta sostitutiva per l’anno di riferimento (il secondo anno di locazione per l’istante). In difetto, la revoca avrà effetto a decorrere dall’annualità successiva.

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