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Affitto, l’obbligo di tinteggiare a fine contratto è legittimo se previsto nelle clausole

Ho un contratto che il proprietario ha scelto di stipulare a canone agevolato. Nel contratto è scritto «l'immobile viene consegnato pulito e tinteggiato a nuovo e come tale si deve riconsegnare, la tinteggiatura non prevede il deperimento d'uso ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna». Volevo capire se, vista anche l'ultima giurisprudenza, era una clausola valida o meno.

di Rosario Dolce

La domanda

Ho un contratto che il proprietario ha scelto di stipulare a canone agevolato. Nel contratto è scritto «l'immobile viene consegnato pulito e tinteggiato a nuovo e come tale si deve riconsegnare, la tinteggiatura non prevede il deperimento d'uso ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna». Volevo capire se, vista anche l'ultima giurisprudenza, era una clausola valida o meno.

A cura di Smart24 Condominio

La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che la clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della stessa legge 392/78 perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore (in punto, vedasi provvedimento 29329/2019).Tuttavia, la legge. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto l’abrogazione del presente articolo “limitatamente alle locazioni abitative”.Quiindi, per i contratti stipulati e che saranno stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998 (i cd. concordati o 3+2) la clausola sull'obbligo della tinteggiatura in capo al conduttore dovrebbe essere considerata legittima, essendo stato palesemente eliminato nella formulazione del nuovo art. 13 il riferimento alla nullità di vantaggi attribuibili al locatore o, quantomeno, potrebbe ritenersi illegittima – per come riferito dalla migliore dottrina - solo qualora il costo dell'imbiancatura, spalmato su tutta la durata del rapporto locatizio, abbia l'effetto pratico di far superare al canone stabilito in contratto i valori massimi definiti dagli accordi conclusi in sede locale (caso che non rientra nella fattispecie in esame).In quanto tale si ritiene che sia lecita la clausola negoziale in questione applicata nel contratto del lettore; che, dando atto della consegna dell'immobile in perfette condizioni d'uso (con pareti appena tinteggiate), oneri lo stesso – in quanto conduttore - di consegnare lo stesso, al termine di validità del contratto, in pari condizioni.

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