Per acquistare un’abitazione usufruendo delle agevolazioni fiscali “prima casa” in regime di comunione dei beni, è essenziale che entrambi i coniugi siano presenti all’atto notarile. Questa disposizione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26703 del 14 ottobre 2024. La mancata presenza di uno dei coniugi può comportare la revoca parziale delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Requisiti e agevolazioni fiscali per la “prima casa”
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” includono:
- imposta di registro ridotta: aliquota al 2% anziché al 9% per acquisti non soggetti a IVA;
- aliquota IVA ridotta: aliquota al 4% anziché al 10% per acquisti soggetti a IVA.
Per beneficiare di queste riduzioni fiscali, è necessario rispettare i requisiti stabiliti dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico sull’imposta di registro).
Dichiarazioni obbligatorie per le agevolazioni prima casa
Per accedere alle agevolazioni fiscali prima casa in regime di comunione dei beni, entrambi i coniugi devono dichiarare:
- assenza di proprietà nel Comune: non essere titolari, neanche in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altre abitazioni situate nel Comune dove si trova l’immobile da acquistare (lett. “b” della nota II-bis);
- nessun precedente utilizzo delle agevolazioni: non aver usufruito in passato delle agevolazioni prima casa per altri immobili situati sul territorio nazionale (lett. “c” della nota II-bis).
Queste dichiarazioni sono obbligatorie per ottenere le agevolazioni sull’intero immobile acquistato.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione
L’ordinanza n. ...
I punti chiave
- Requisiti e agevolazioni fiscali per la “prima casa”
- Dichiarazioni obbligatorie per le agevolazioni prima casa
- Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione
- Comunione dei beni: differenza tra aspetti civilistici e fiscali
- Cosa accade se solo un coniuge firma l’atto notarile?
- Come evitare la revoca delle agevolazioni “prima casa”
- Per concludere
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