Condominio

Aggredire il vicino sul pianerottolo non è mai legittima difesa

Non è espressione di legittima difesa o di provocazione l'aggressione del vicino sul pianerottolo del condominio

di Giulio Benedetti

La convivenza all'interno del condominio non sempre è facile, e talvolta raggiunge un tale grado di aggressività tra i vicini che vari autori vi hanno ambientato i loro racconti. Le aggressioni tra i condòmini hanno radici lunghe , basate su anni di incomprensioni reciproche, e , a volte sono l'oggetto di procedimenti penali, ingiustamente definiti “bagattellari”, in cui le parti riversano sul giudice tutta la lunga sequela di rivendicazioni reciproche, le quali non possono mai degenerare nella violazione della legge penale.

L’esimente
In tale ambito le parti , per giustificare i loro eccessi, invocano la esimente da responsabilità della legittima difesa o l'attenuante della provocazione, istituti giuridici di stretta interpretazione ed applicazione , trattati dalla Corte di Cassazione (sent. 9788/2021).

Nel caso trattato la Corte ha dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, il ricorso di un condòmino avverso la sentenza di condanna per i reati di lesioni e di minaccia . L'imputato aveva suonato al campanello di un vicino e, quando questi aveva aperto la porta, lo aveva minacciato ripetutamente e lo aveva colpito con tale intensità da provocargli fratture ed ematomi giudicati guaribili in trenta giorni di prognosi.

Il ricorrente lamentava che il giudice di appello non gli avesse riconosciuto la scriminante della legittima difesa putativa e non gli avesse concesso le attenuanti generiche e della provocazione. La Corte di Cassazione dichiarava l'inammissibilità dei motivi di ricorso , poiché attenevano soltanto a questioni di merito , relative alla ricostruzione dei fatti, già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.

Inoltre la Corte affermava che non poteva essere riconosciuto quanto invocato dalla difesa dell'imputato , in quanto un diverbio a parole con un isolato spintone , compiuto dalla persona offesa, sia una cosa diversa da un'aggressione proditoria e non immediata condotta con calci e pugni , di tale forza da causare al vicino la frattura della piramide nasale , l'affossamento traumatico della mascella e vari ematomi.

La condotta del ricorrente non può integrare la legittima difesa poiché le sentenze di merito hanno accertato che , dopo una prima discussione con il vicino, l'imputato , con una complice, suonò il campanello della parte offesa e , quando questi aprì la porta , lo aggredirono con brutalità.

Non può essere invocata la circostanza attenuante della provocazione , la quale, pur non richiedendo i requisiti dell'adeguatezza e della proporzionalità, nel caso trattato, non ricorre poiché la sproporzione tra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso è stata talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale tra il fatto ingiusto e l'ira. Il riconoscimento delle attenuanti generiche è precluso nel giudizio di legittimità, poiché attiene alla libera determinazione del giudice di merito effettuata secondo i criteri

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