Ai cessionari resta la strada dei risarcimenti
Di recente sono stati numerosi i ricorsi delle banche contro i sequestri da superbonus 110% confermati dalla Cassazione
La Cassazione è intervenuta più volte negli ultimi giorni sui ricorsi delle banche contro i sequestri da superbonus 110%, confermandoli (si veda Cassazione 40865/22 e 40866/22). Le motivazioni dei giudicati cautelari riguardano un tema inedito per la giurisprudenza di legittimità: la sequestrabilità dei crediti di imposta ceduti in capo a soggetti estranei al reato - qualificati come parti offese- quali cessionari anche in seconda battuta attraverso intermediari abilitati o comunque società anche di gruppi quotati. I crediti erano stati ceduti da soggetti imputati di truffa aggravata per aver negoziato crediti inesistenti. La Suprema corte ha ritenuto che i crediti sequestrati alle banche siano cosa pertinente al reato, rigettando la tesi difensiva secondo cui l’opzione esercitata per la cessione del credito, rinunziando al diritto alla detrazione, farebbe sorgere un nuovo credito a titolo originario esente da qualsiasi vizio. La tesi si fonda sulla garanzia dello Stato a tutela del cessionario radicata nella prima versione della normativa sul superbonus. Questa impediva alle Entrate di recuperare l'importo in caso di mancata sussistenza - anche parziale -dei requisiti nei confronti dei cessionari che non avessero concorso nella violazione, lasciando tale diritto solo nei confronti dei soggetti primi beneficiari (articolo 121 comma 6 Dl 34/2020) .
La sentenza conferma le distorsioni del principio del doppio binario tributario e penale che, pur concepito coerentemente rispetto alla diversità dei regimi probatori, finisce per creare cortocircuiti. Da un lato la normativa fiscale ha dato spazio a una lettura favorevole ai cessionari in buona fede, fino ad un certo punto avallata dalle stesse Entrate, e ribadita dal legislatore con l’articolo 121; dall’altro lato, però sono rimasti attivi i meccanismi di tutela dell’interesse erariale, come il sequestro preventivo di tipo impeditivo, mai di fatto disinnescati.
Non a caso, sottolinea la Cassazione, il fattore determinante è proprio il legame tra i crediti oggetto di cessione e l’ipotesi di reato, non già tra quest’ultimo e il suo autore. Ragione per cui la buona fede del cessionario, che fa la differenza sotto il profilo tributario, diventa irrilevante dal punto di vista penale cautelare. Un dettaglio non da poco a fronte dell’intento- mai tradotto in pratica- di sbloccare il mercato dei crediti, pur posto a base dei molteplici interventi legislativi sul tema, oltre che di quelli interpretativi provenienti dall’amministrazione finanziaria. Gli stessi che, se per un verso non fanno legge, per altro verso orientano la materia, tanto da essere stati comunque impiegati dalla Cassazione ai fini della decisione.
Se questo è l’orientamento della Cassazione, ai cessionari diligenti vittime di frodi non resta che orientarsi sui più tradizionali mezzi di tutela come il risarcimento dei danni nei confronti dei cedenti e dei soggetti asseveratori , sperando non si rivelino vani. Non si può tuttavia dimenticare che prima del Dl antifrodi che ha previsto controlli più mirati dei cessionari l’unico soggetto con tutte le informazioni su cedenti e cessionari era proprio l'agenzia delle Entrate.
Salva casa, occhio ai rischi per i tecnici asseveratori
di Guglielmo Saporito e Filippo di Mauro







