Condominio

Al contratto concluso con un professionista da un amministratore, si applica la tutela del consumatore

Accolta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da un condominio nei confronti di una ditta che aveva eseguito dei lavori

di Gianpaolo Aprea

Una ditta di ascensori chiedeva di ingiungere ad un condominio il pagamento della somma di euro 424,00, lamentando di non avere ricevuto il compenso di alcuni interventi di manutenzione seguiti sull'impianto di sollevamento condominiale. Il giudice di pace di Napoli concedeva l'ingiunzione. Il condominio si è opposto denunciando l'incompetenza territoriale del giudice adito in quanto in ragione della sua qualifica di consumatore la domanda avrebbe dovuto essere proposta innanzi al giudice di pace di Marano di Napoli.

Il condominio precisava anche che aveva versato la somma richiesta prima di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo. La società convenuta ha resistito all'opposizione sostenendo che nel contratto era stata inserita una clausola frutto di una trattativa seria, effettiva ed individuale, che aveva previsto la competenza del foro di Napoli.Per la società di ascensori il giudice di Napoli era competente anche tenendo conto del luogo di adempimento dell'obbligazione.Il giudice di pace rigettava la domanda di opposizione e condannava il condominio al pagamento della somma di euro 250,00.

La violazione del foro del consumatore

Il condominio ha impugnato innanzi al Tribunale di Napoli, la sentenza del giudice di pace in quanto era stata omessa la pronuncia in ordine all'eccezione d'incompetenza territoriale, attesa la violazione del foro del consumatore. Difatti, in base a questo era competente in via esclusiva il giudice di pace di Marano e nemmeno poteva operare il foro del domicilio del creditore avendo la società convenuta sede in Marano.Il giudice di secondo grado accoglie l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dall'appellante.

La Suprema corte ha chiarito che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Conclusioni

Tale principio affermato dalla Suprema corte è applicabile alla fattispecie in esame, quindi l'appellata avrebbe dovuto azionare il proprio credito innanzi al giudice di pace di Marano.Inoltre, il contratto di manutenzione concluso con il condominio contrasta con la disciplina di cui all'articolo 33 del Dlgs 206/05 (Codice del consumo) e non è stato provato che la clausola è stata frutto di una trattativa tra le parti. In conclusione, il Tribunale di Napoli con la sentenza 7023/2022 pubblicata il 13 luglio 2022 ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Napoli in favore del giudice di pace di Marano.

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