Al giudice ordinario l’omessa manutenzione degli immobili di proprietà pubblica
I danni da infiltrazioni derivanti da un immobile di proprietà pubblica per presunta omessa manutenzione rientrano nella cognizione del giudice ordinario
Nonostante l'inerzia dell'Amministrazione, i danni da infiltrazioni derivanti da un immobile di proprietà pubblica per presunta omessa manutenzione rientrano nella cognizione del giudice ordinario è quanto affermato dal TAR Lazio, sede di Roma, sent. n. 5397 del 7 maggio 2021.
Il caso
Un privato cittadino lamentava la presenza di infiltrazioni provenienti dall'appartamento di proprietà pubblica.In prima istanza, il privato aveva sollecitato un'azione da parte dell'Amministrazione pubblica proprietaria dell'immobile onde rimuovere la causa delle infiltrazioni che veniva asseritamente indicata in un vizio della rete idrica pubblica.
Avverso l'inerzia dell'Amministrazione, il privato decideva di ricorrere al TAR competente onde ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato.Il TAR adito, tuttavia, si riteneva privo di giurisdizione e dichiarava il ricorso inammissibile. La rilevanza in ambito condominiale del riparto di giurisdizione: la proprietà dell'immobile.La sentenza in commento pare di interesse poiché afferma e ribadisce la rilevanza in ambito condominiale del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Il giudizio
Nonostante la proprietà pubblica dell'immobile, infatti, nell'individuazione del giudice competente prevale la natura privatistica propria dell'esercizio dei poteri e delle facoltà riferibili alla proprietà. Nel caso di specie, infatti, non vi è stato alcun provvedimento amministrativo autoritativo lesivo di una posizione giuridica soggettiva: l'Amministrazione, a quanto pare di intendere, ha omesso le dovute attività di controllo e manutenzione, integranti un adempimento di tipo tecnico, non provvedimentale.Al pari dei privati, infatti, incombe anche sull'Amministrazione l'onere di vigilanza e custodia sui propri beni onde evitare che da questi derivi un danno altrui (secondo il noto schema dell'art. 2051 c.c.).
La domanda con la quale un privato richieda all'Amministrazione di provvedere alle dovute attività di controllo e manutenzione risulta evidente correlata ad una pretesa sostanziale rispetto alla quale la posizione del privato si configura come diritto soggettivo. Da tale considerazione deriva la carenza della giurisdizione amministrativa che sia adita contro il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato.
Una simile pronuncia ha importanti risvolti anche in ambito condominiale ogniqualvolta nella compagine condominiale vi sia un immobile di proprietà pubblica (ovvero anche sottoposto a sequestro giudiziario e, quindi, alla gestione pubblica). In tutte queste ipotesi, infatti, in assenza di un provvedimento autoritativo, spetta solamente al giudice ordinario la tutela delle posizioni giuridiche che si ritengono lese.
Si deve anche ricordare come rientri nella giurisdizione del giudice ordinario anche la controversia tra privato e Pubblica Amministrazione che abbia ad oggetto l'accertamento della proprietà di un immobile anche nel caso in cui se ne contesti la proprietà pubblica. D'altronde, il ragionamento seguito è il medesimo già applicato a tutte quelle controversie concernenti la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o relative all'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata. Queste ipotesi, infatti, per costante giurisprudenza sono devolute alla giurisdizione ordinaria, anche se nel relativo accertamento vengano in rilievo atti adottati dalla pubblica amministrazione: tale categoria di controversie verte sull'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, tanto dei privati o quanto della Pubblica Amministrazione.E allora, in conclusione, si può affermare che si deve riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui vi sia una controversia sull'esistenza o sull'estensione di diritti soggettivi di natura reale, privati o pubblici, ovvero sull'esercizio delle facoltà connesse a tali diritti.