All’unanimità si può riservare a un solo condomino l’uso di un bene comune
L’ipotesi rientra nell’autonomia privata riconosciuta ai comproprietari
L’uso esclusivo che il regolamento condominiale riservi a un condomino sulle parti comuni costituisce espressione dell’autonomia privata riconosciuta ai comproprietari, i quali possono derogare al principio sancito dall’articolo 1102 Codice civile e assegnare a uno soltanto tra di loro la facoltà di godimento della parte comune. Lo precisa Cassazione, sezione seconda, nella sentenza 20548/2025.
L’analisi
La sentenza si presta a duplice commento e appare utile iniziare occupandosi dei chiarimenti offerti in ...
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