Condominio

Allaccio abusivo, rubare l’acqua è «furto aggravato»

di Valeria Sibilio

La condominialità delle tubature attraverso le quali scorre l'acqua potabile non comporta la proprietà di quest'ultima da parte dei condòmini i quali sono obbligati a pagarne il consumo individuale secondo modalità di calcolo stabilite dal regolamento del condominio. Impossessarsi, quindi, dell'acqua senza corrispondere il pagamento per l'uso della stessa, significa commettere il reato di furto aggravato. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 425 del 2019 nella quale ha esaminato un caso originato dalla decisione del Tribunale di Siena di non procedere nei confronti di un condòmino imputato per essersi impossessato di un quantitativo imprecisato di acqua allacciandosi abusivamente alla conduttura condominiale.
Contro tale sentenza, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze proponeva ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. al reato di furto aggravato, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Una richiesta accolta dalla Suprema Corte che giudicava il ricorso fondato, in quanto la sentenza impugnata aveva errato nell'applicare l'art. 131 bis cod. pen. al caso di specie, non avendo considerato che la pena prevista in astratto per il furto aggravato non permette l'applicazione di tale causa di non punibilità. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che le circostanze aggravanti previste dall'art. 625 cod. pen. rientrano tra quelle ad effetto speciale perché comportano un aumento della pena in misura superiore ad un terzo e la determinazione della stessa in modo autonomo rispetto alla ipotesi criminosa tipica. Conseguentemente, a norma dell'art. 131-bis, comma 4, cod. pen., non risulta applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alle ipotesi di furto aggravato, in quanto punite nel massimo con la reclusione pari a sei anni.
Non solo, ma per la giurisprudenza, l'acqua è un qualcosa destinato al pubblico servizio con finalità ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva. Pertanto l'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p. ricorre qualora la sottrazione dell'acqua avvenga mediante l'allacciamento abusivo e diretto alla rete idrica, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato un danno alla fornitura di acqua agli altri utenti. Approfondendo le tematiche giuridiche legate all'acqua, l'articolo 6, che riforma l'articolo 1122 , rubricato come “ Opere su parti di proprietà o uso individuale” afferma che nelle parti di una unità immobiliare normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà o destinate all'uso individuale, il condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni o che determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
La Cassazione, perciò, annullava senza rinvio la sentenza impugnata, trasmettendo gli atti al Tribunale di Siena per un nuovo giudizio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©