Alle spese partecipa anche chi ha vinto in Tribunale
Di certo alla ripartizione della spesa parteciperà anche il condomino vincitore del giudizio, perché anche lui - in ragione dei millesimi di proprietà - si avvale dell'utilità assicurata dall'unità immobiliare destinata ad alloggio del portiere. Egli non dovrà partecipare, però, alla ripartizione delle spese di lite al cui pagamento il condominio è stato condannato e ai maggiori compensi eventualmente dovuti al legale del condominio. Il giudice, nel dirimere la controversia tra un gruppo di condòmini e un condomino o altro gruppo di condòmini, deve - afferma la Suprema corte - provvedere anche sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportarle (da ultimo, Cassazione, seconda sezione, 18 giugno 2014, n. 13885, e Cassazione, seconda sezione, 15 maggio 2006, n. 11126; entrambe sulla scia della sentenza del 25 marzo 1979, n. 801).