L'esperto rispondeCondominio

Amministratore «ad acta» se l’assemblea non raggiunge l’accordo

Si tratta - nei condomìni minimi - del soggetto incaricato dal giudice della gestione di uno o più affari specificamente individuati nell’istanza avanzata da uno o più condòmini

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di Augusto Cirla

La domanda

Ho acquistato un appartamento al primo piano di un edificio composto da tre appartamenti. La maggioranza dei millesimi appartiene a una persona che risulta proprietaria di uno dei restanti alloggi e comproprietaria dell’altro. Questa persona vorrebbe costituire il condominio e nominare un amministratore condominiale, sia per la gestione ordinaria, sia per eventuali lavori di rifacimento del tetto comportanti il diritto alla detrazione Irpef. Vorrei sapere se sono obbligatorie la costituzione del condominio e la nomina di un amministratore. Inoltre, il proprietario che detiene la maggioranza dei millesimi può obbligare gli altri alla costituzione del condominio e alla nomina dell’amministratore?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 26 febbraio 2024

Il condominio viene a esistenza per il solo fatto che le unità immobiliari di un edificio appartengono a due diversi proprietari. La costituzione ha effetto automatico e non è necessario alcun formale atto costitutivo: avviene di fatto, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni, tanto meno di approvazione da parte dell’assemblea. ...